06/09/2026
EVITARE IL CARCERE PER DIPENDENZA? La svolta dell’art. 94-quater L. 140/2026 ⚖️
Un nuovo strumento stravolge la difesa penale per chi affronta problemi di tossicodipendenza o alcoldipendenza. Con il nuovo art. 94-quater d.P.R. 309/90 (introdotto dalla L. 140/2026), è possibile definire anticipatamente il processo e concordare una pena fino a 8 anni di reclusione, orientata fin da subito alla detenzione domiciliare terapeutica.
Limiti di pena: Fino a 8 anni in via ordinaria (inclusi rapina ed estorsione aggravate) e fino a 4 anni per i reati ex art. 4-bis ord. penit.
Requisiti chiave: Dichiarazione formale di voler iniziare o proseguire il programma di recupero e dimostrazione del nesso tra dipendenza e reato.
Finestra transitoria: Si applica subito ai processi pendenti in primo grado senza sentenza! Formulando la richiesta alla prima udienza utile, il dibattimento viene sospeso per almeno 45 giorni.
La cura entra direttamente nel processo penale per sostituire la cella con la riabilitazione.
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