28/03/2026
🧠- 𝐋𝐚 𝐧𝐞𝐮𝐭𝐫𝐚𝐥𝐢𝐭à (𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐢𝐮𝐝𝐢𝐜𝐞) è 𝐮𝐧𝐚 “𝐬𝐭𝐫𝐮𝐭𝐭𝐮𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐞”.
Tra i diversi profili emersi all’esito della consultazione referendaria, tralascio qui quelli che si collocano sul terreno della responsabilità politica e dell’opportunità istituzionale: da un lato, la questione delle dimissioni del Governo di Giorgia Meloni, che non possono dirsi costituzionalmente dovute alla luce della grammatica degli artt. 1, 92 e 94 Cost., pur comprendendo il "gioco di parte" praticato dalle opposizioni; dall’altro, quella — diversa — delle dimissioni di , e , politicamente opportune ma tardive: difendere ciò che non è più difendibile può forse differire il costo politico, ma raramente riesce ad evitarlo; come dimostrato.
Vi è, invece, un punto che, da giurista, da studioso dell’ordinamento giuridico unitariamente considerato e da docente, mi tocca in modo ben più diretto. Mi riferisco al significato attribuito al video che ha coinvolto alcuni magistrati del Tribunale e della Procura di Napoli, intenti a contestare cantando "Bella ciao". Qui, infatti, siamo sul piano assai più rigoroso e delicato — rispetto al primo — della 𝒕𝒆𝒓𝒛𝒊𝒆𝒕à, dell'𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕à e della 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕à à della funzione giudiziaria.
Usare il video in questione per dedurre la non terzietà o non imparzialità di alcuni magistrati — o, peggio, quella di un’intera parte della (c.d. toghe rosse" — è un errore storico e giuridico.
"Bella ciao" non è una semplice “canzone di parte”, ma un simbolo di 𝒍𝒊𝒃𝒆𝒓𝒕à, 𝒓𝒆𝒔𝒊𝒔𝒕𝒆𝒏𝒛𝒂 e 𝒂𝒏𝒕𝒊𝒇𝒂𝒔𝒄𝒊𝒔𝒎𝒐; si può discutere del contesto, non sequestrarne il significato.
Sul 𝒑𝒊𝒂𝒏𝒐 𝒈𝒊𝒖𝒓𝒊𝒅𝒊𝒄𝒐, la Costituzione non pretende un giudice senza storia o coscienza — sociologicamente impossibile — ma un giudice soggetto soltanto alla legge (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎𝟏 𝐂𝐨𝐬𝐭.), appartenente a un ordine autonomo e indipendente (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎𝟒 𝐂𝐨𝐬𝐭.) e chiamato a giudicare come terzo e imparziale (𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟏 𝐂𝐨𝐬𝐭.). La 𝒕𝒆𝒓𝒛𝒊𝒆𝒕à riguarda la posizione del giudice rispetto al conflitto; l’𝒊𝒎𝒑𝒂𝒓𝒛𝒊𝒂𝒍𝒊𝒕à il metodo della decisione; la 𝒏𝒆𝒖𝒕𝒓𝒂𝒍𝒊𝒕à, in senso corretto, la capacità di non lasciare che convinzioni o appartenenze interferiscano con la funzione.
Per questo l’imparzialità non si misura sui video, ma sui parametri dell’ordinamento: 𝐚𝐫𝐭. 𝟑𝟒 𝐜.𝐩.𝐩. sulle incompatibilità, 𝐚𝐫𝐭. 𝟑𝟔 𝐜.𝐩.𝐩. sull’astensione, 𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟏𝟏 𝐂𝐨𝐬𝐭. sul giusto processo, 𝐚𝐫𝐭. 𝟔 𝐂𝐄𝐃𝐔 sul diritto a un tribunale indipendente e imparziale. In termini analoghi, si esprimono l’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟎 della “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo e del cittadino”, l’𝐚𝐫𝐭. 𝟏𝟒 del “Patto internazionale diritti civili e politici”, l’𝐚𝐫𝐭. 𝟒𝟕 della “Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea”.
Resta fermo, però, che quei cori erano inopportuni: chi esercita funzioni pubbliche deve farlo con disciplina e onore (𝐚𝐫𝐭. 𝟓𝟒 𝐂𝐨𝐬𝐭.) e il magistrato, ai sensi dell’𝐚𝐫𝐭. 𝟗 𝐝𝐞𝐥 𝐂𝐨𝐝𝐢𝐜𝐞 𝐞𝐭𝐢𝐜𝐨 dell'ANM Associazione Nazionale Magistrati, deve vigilare sui propri pregiudizi e custodire anche la propria immagine di imparzialità. Criticare lo stile istituzionale è legittimo; trasformarlo in prova di parzialità giudiziaria, no.
In definitiva, il punto non è una canzone. 𝐈𝐥 𝐩𝐮𝐧𝐭𝐨 è 𝐥𝐚 𝐩𝐨𝐯𝐞𝐫𝐭à 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐛𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐨 𝐩𝐮𝐛𝐛𝐥𝐢𝐜𝐨 quando sostituisce il ragionamento con la propaganda, confonde la persona con l’organo, l’opinione con la funzione, l’inopportunità con la prova della parzialità. Ed è proprio in questi passaggi che 𝐨𝐜𝐜𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐭𝐨𝐫𝐧𝐚𝐫𝐞 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐜𝐚𝐭𝐞𝐠𝐨𝐫𝐢𝐞 𝐝𝐞𝐥 𝐝𝐢𝐫𝐢𝐭𝐭𝐨. Perché soltanto lì, e non nelle semplificazioni polemiche, si misura davvero la tenuta della terzietà e dell’imparzialità della giurisdizione.