Malasanita' I danni da parto

Malasanita' I danni da parto I danni da parto risarcimenti danni per danni conseguenti al parto consulenza gratuita [email protected]

18/01/2023

Chiara Ferragni ha scelto di devolvere il compenso che percepirà al Festival di Sanremo 2023 all'associazione D.I.RE., la rete nazionale contro la violenza sulle donne.

Lo ha annunciato lei stessa in una conferenza tenutasi questa mattina a Palazzo Parigi, a Milano, dove ha indossato una maglia con la scritta "Girls supporting Girls".
Il compenso è stato già devoluto.

L'imprenditrice digitale sarà la co-conduttrice del Festival di Sanremo 2023 nella importante serata inaugurale del 7 febbraio

22/06/2022

MORTE DEL FETO LA CASSAZIONE IN UNA IMPORTANTE SENTENZA DESCRIVE IL DOLORE DEI "MANCATI" GENITORI.
il danno risarcibile ai genitori per la perdita della vita - che palpitava nel corso della gestazione, ma non giunse a vedere la luce del mondo - non può essere limitato alla perdita della relazione attesa, dovendo estendersi anche all’adeguata considerazione della sofferenza soggettiva interiore che si produce nella personalità, nello spirito, nelle abitudini e nel carattere dei genitori mutilati della nascita: per questo, la paura notturna, i sogni angosciosi, l’inquietudine ed il tormento che attraversano la nuova quotidianità familiare nella fase post evento traumatico “non costituiscono un danno assolutamente avulso rispetto alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali patiti per la perdita del frutto del concepimento".
Si pensi al rientro a casa dei genitori mancati, che si trovino a convivere con una culla che era stata preparata, con trepidazione, per accogliere un bambino che non ha visto la luce e del quale non potranno occuparsi. A questi genitori è precluso il conseguimento di quel risultato effettivo e reale dell’esperienza emotiva genitoriale che durante la gestazione ha nutrito la costruzione del desiderio di famiglia e che era destinato - con l’evento nascita - a concretizzarsi, ma al quale, invece, è imposto il naufragio nella sofferenza e nella disillusione, in quanto la mancata genitorialità in concreto segna il crollo ed il repentino blocco di tutta la processualità fisiologica della psiche che il processo gestazionale - infine traumaticamente interrotto - aveva innescato e contribuito a far sviluppare.

16/05/2022

Il risarcimento di un danno da parto è estremamente complesso.
La famiglia del minore macroleso affronta quotidianamente enormi difficoltà nella gestione del tempo e delle risorse economiche, difficoltà rese ancora più pesanti nel dover accettare che l’invalidità del figlio è dipesa dall’ incuria dei sanitari.
Questa situazione crea molta incertezza sul dovere o meno intraprendere un percorso risarcitorio, e molte aspettative se la coppia prende la decisione di rivolgersi ad un legale per tutelare i diritti del minore e della famiglia.
Purtroppo esistono malattie che nulla hanno a che fare con la malasanità, ed è perciò estremamente importante che alla famiglia sia proposta una Consulenza di parte attenta, specialistica e quanto più possibile oggettiva, per fornire una certa ed inequivocabile risposta sul danno e sulla possibilità di richiederne il risarcimento all’Ospedale ed ai sanitari.
Per tale ragione, la famiglia deve fornire tutta la documentazione sanitaria nella sua completezza:
Documentazione della gravidanza
Cartella del parto
Cartella dei ricoveri e delle terapie del bambino
Copia dei certificati di invalidità, revisioni
Ogni altro documento inerente la salute del bambino (terapie, accertamenti, RMN, Ecografie, esami e accertamenti in genere)
Spese sanitarie sostenute dalla famiglia.
I nostri Consulenti sono stati selezionati per competenza, serietà, terzietà e disponibilità a collaborare ed a mettersi a disposizione della famiglia del minore.
Oltre al Medico legale, che immediatamente esaminerà in astratto la riferibilità del danno al parto, sono necessarie le consulenze specialistiche del Ginecologo e del Neonatologo o Pediatra.
Il Ginecologo dovrà esaminare come è stata condotta la gravidanza secondo il caso concreto, come è stato condotto il parto e descriverà le condotte eseguite e quelle dettate dalla Linee Guida e Buone Pratiche (Best Practice), segnalando tutte le condotte censurabili, in sintesi segnalando cosa avrebbe dovuto fare il Ginecologo e cosa ha fatto nel caso concreto sia durante la gravidanza che durante il travaglio ed il parto.
Lo specialista Neonatologo esaminerà tutta la documentazione sanitaria del bambino, con particolare riguardo alla fase immediatamente successiva alla nascita ed alle terapie fino all’attualità.
Se gravidanza e il parto sono state regolari, possono essere rilevate criticità nella fase successiva alla nascita, così come possono essere rilevati errori nella gravidanza e/o nel parto ed anche nella fase successiva alla nascita.
Ogni caso ha le sue peculiarità, ed occorre la massima sinergia tra professionisti e famiglia.
Esaurita la fase specialistica, le conclusioni della Consulenza di parte saranno redatte dal Medico Legale in collaborazione con l’Avvocato:
a) non esiste alcuna responsabilità dei sanitari
b) esiste la responsabilità dei sanitari che hanno condotto la gravidanza e il parto
c) esiste la responsabilità dei sanitari che hanno condotto la gravidanza il parto e la fase neonatologica successiva alla nascita.
Nel primo caso, si deve consigliare alla famiglia di desistere dall’iniziativa risarcitoria; infatti, richieste infondate di risarcimento possono provocare dalle controparti reazioni giustamente aggressive, e in ogni caso un’azione giudiziaria infondata puo’ condurre ad una pesante condanna alle spese.
Nel secondo e terzo caso, il legale informa la famiglia dei diritti risarcitori che possono essere avanzati per il minore e per la famiglia, con la stima della invalidità del minore.
Se la famiglia è d’accordo si può iniziare con una diffida al risarcimento del danno

11/05/2022

Gravidanza a rischio: se il ginecologo non monitora in prima persona il travaglio, la sua responsabilità è grave
IL MEDICO DEVE VIGILARE SULLE CONDIZIONI DI SALUTE DI PARTORIENTE E NASCITURO
Cass. pen., sez. IV, 5 ottobre 2018 n. 47801

Un bambino nasce in seguito a parto naturale riportando lesioni cerebrali irreversibili, dovute a sofferenza fetale, i cui segni erano stati trascurati dal personale sanitario.
In particolare un primo tracciato cardiotocografico, pur in apparenza normale, era da considerarsi non rassicurante per la rilevazione di decelerazioni variabili e ricorrenti; il secondo, effettuato circa un’ora dopo, viene qualificato come “francamente anormale, cioè fortemente patologico”.
La CTU dimostra come in occasione del primo tracciato si stesse verificando un parziale distacco della placenta, divenuto poi totale come dimostra la seconda rilevazione, e che questo fosse la causa delle lesioni alla base dell’encefalo riportate dal neonato.
Il tribunale di Cagliari ritiene che comportamento diligente del medico sarebbe stato effettuare un tempestivo taglio cesareo e non un parto naturale con esecuzione della manovra di Kristeller come era avvenuto nel caso concreto, tanto più che i dati del tracciato non erano stati minimamente considerati dai due imputati.
Precisa la Corte d’appello di Cagliari che in caso di gravidanza oltre il termine indotta con ossitocina, il ginecologo di guardia non avrebbe dovuto affidare il monitoraggio del travaglio alla sola ostetrica ma avrebbe dovuto occuparsene in prima persona, e che l’inosservanza dei protocolli configura un grado di colpa grave in capo al sanitario. Il medico ricorre per la cassazione della sentenza, affidando il ricorso a tre motivi.

La Cassazione conferma la sentenza: fermo restando che l’ostetrica può essere chiamata a rispondere del danno cagionato al neonato, di fronte ad una gravidanza a rischio il medico non può limitarsi a garantire la propria reperibilità durante il parto ma deve vigilare sulle condizioni di salute sia della partoriente che del nascituro.
La Suprema Corte ribadisce i criteri per distinguere la colpa grave dalla colpa lieve in tema di responsabilità per attività medico chirurgica:

«la misura della divergenza tra la condotta effettivamente tenuta e quella che era da attendersi;
la misura del rimprovero personale sulla base delle specifiche condizione dell’agente;
la motivazione della condotta
la consapevolezza di tenere una condotta pericolosa (Cass. civ. n. 22405/2015)».
La Cassazione afferma che il comportamento del medico si sia discostato in modo tale da non rendere possibile la qualificazione della sua colpa come non grave. Qualora fosse stata disposta la sala operatoria per il parto cesareo ai primi segni di sofferenza fetale, il neonato, che sarebbe stato dunque estratto un’ora prima, non sarebbe stato presumibilmente esposto al rischio che l’ipossia cagionasse poi il fenomeno di acidosi metabolica che gli aveva comportato gravissime lesioni cerebrali.

11/05/2022

CONDANNATI PENALMENTE I VERTICI DELLA CASA DI CURA PRIVATA PER LA MORTE DELLA DONNA
Cass. pen., sez. IV, sent. 22 luglio 2019 n. 32477
I vertici della Casa di cura assumono personalmente la responsabilità della loro organizzazione e ne rispondono direttamente anche penalmente.
Ecco il ruolo del direttore sanitario: «al direttore sanitario di una casa di cura privata spettano poteri di gestione della struttura e doveri di vigilanza e organizzazione tecnico-sanitaria.».

Il Tribunale di Roma, con sentenza confermata dalla Corte d’Appello, aveva condannato tre medici (primario ostetrico, anestesista e direttore sanitario) a pene variabili da un anno e quattro mesi a otto mesi di reclusione, per omicidio colposo, ex art. 589 c.p., nonché al risarcimento dei danni nei confronti dei parenti, per il decesso di una paziente avvenuto nel 2010 in una casa di cura privata.

In particolare, veniva addebitata all’ostetrico la responsabilità di aver avviato la paziente al parto gemellare senza monitorare puntualmente le condizioni delle due placente, una delle quali era risultata previa marginale all'esame ecografico a suo tempo effettuato.
La stessa sarebbe inoltre stata avviata al parto cesareo, senza considerare che gli esami effettuati avevano evidenziato che fosse anemica.
Non era stato infine installato alcun drenaggio per monitorare l’abbondante (seppure non visibile) perdita ematica verificatasi nel corso del cesareo, e la paziente era stata inviata presso una struttura adeguatamente attrezzata quando versava ormai in condizioni disperate per lo shock emorragico, per cui il decesso si verificava inesorabilmente nelle ore successive.

L’anestesista sarebbe intervenuto nel parto cesareo senza controllare i dati aggiornati della paziente e senza aver predisposto un’adeguata scorta di sangue, determinando un ritardo nella terapia trasfusionale necessaria ad evitare l’emorragia letale per la paziente stessa.

La struttura sanitaria era inoltre priva di emoteca e quindi inidonea alla gestione di un simile intervento e delle sue possibili complicanze.
Il direttore sanitario, dunque, sarebbe stato reo della mancata applicazione della Raccomandazione n. 6 del Ministero della Salute del 31 marzo 2008 per la prevenzione del decesso materno, non avendo impedito l'effettuazione di parti cesarei in una casa di cura priva dei requisiti strutturali per la gestione delle possibili complicanze post partum.
Egli, inoltre, non aveva vigilato sulla presenza di un numero sufficiente di sacche di emazie o di plasma in sala parto e sul rispetto del divieto di accettazione di gestanti, in assenza di adeguate procedure e di un sanitario di riferimento.
Sua, infine, era anche la responsabilità per l'omessa organizzazione di periodiche esercitazioni per il trattamento delle emergenze post partum.

11/05/2022

RISARCIMENTO ALLA FAMIGLIA PER LE GRAVI MALFORMAZIONI DEL BAMBINO
Corte di Cassazione sentenza n. 653/21.
I genitori di un bambino nato con gravi malformazioni comportanti un’invalidità totale convenivano in giudizio un medico e l’azienda ospedaliera che aveva curato la gravidanza per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti.
La donna aveva contratto un’infezione da citomegalovirus e si era rivolta al ginecologo convenuto alla 22° settimana chiedendogli se fosse necessario o opportuno interrompere la gravidanza per la possibilità di gravi malformazioni del bimbo.
Il professionista l’aveva rassicurata escludendo tali rischi e affermando l’impossibilità di praticare l’ab**to terapeutico ex l. n. 194/1978 essendo decorsi i termini.
Il bambino, venuto alla luce con parto cesareo dopo un travaglio di ben 24 ore, presentava gravissime lesioni cerebrali conseguenti a calcificazioni nervose.
La domanda risarcitoria veniva rigettata sia in primo che in secondo grado sulla base del principio per cui è onere della parte che lamenti il mancato esercizio del dirotto all’interruzione della gravidanza allegare e dimostrare la sussistenza delle condizioni che avrebbero legittimato tale interruzione ai sensi dell’art. 6, lett. b), l. n. 194/1978 o che la conoscibilità di rilevanti anomalie e malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico pericolo per la salute fisica o psichica della donna.

In virtù della lettera della norma di cui all’art. 6, lett. b), l. n. 194/1978, ma anche della ratio della disposizione stessa, la Corte evidenzia come «letta a prescindere dall’inciso concernente le anomalie o malformazioni del nascituro, la norma della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), prevede che l’interruzione volontaria della gravidanza può essere praticata "quando siano accertati processi patologici (...) che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna"; l’inciso compreso tra le due virgole ("tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del feto") vale a specificare che tra i processi patologici da considerare sono compresi anche quelli attinenti a rilevanti anomalie o malformazioni del feto». Inoltre, considerando che l’aggettivo “relativi” esprime un generico rapporto di inerenza tra la patologia e la malformazione che non presuppone necessariamente l’attualità della seconda, deve ritenersi che la norma non richiede che la anomalia o menomazione si sia già concretizzata in modo da essere strumentale o clinicamente accertabile. Ciò che assume rilievo è la «circostanza che il processo patologico possa sviluppare una relazione causale con una menomazione fetale».
«l’accertamento di processi patologici che possono provocare, con apprezzabile grado di probabilità, rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro consente il ricorso all’interruzione volontaria della gravidanza, ai sensi della L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. b), laddove determini nella gestante - che sia stata compiutamente informata dei rischi - un grave pericolo per la sua salute fisica o psichica, da accertarsi in concreto e caso per caso, e ciò a prescindere dalla circostanza che l’anomalia o la malformazione si sia già prodotta e risulti strumentalmente o clinicamente accertata».
Di conseguenza «il medico che non informi correttamente e compiutamente la gestante dei rischi di malformazioni fetali correlate a una patologia dalla medesima contratta può essere chiamato a risarcire i danni conseguiti alla mancata interruzione della gravidanza alla quale la donna dimostri che sarebbe ricorsa a fronte di un grave pregiudizio per la sua salute fisica o psichica».

11/05/2022

Condannata a 1 ANNO E 9 MESI DI RECLUSIONE per omicidio colposo l’ostetrica negligente che provoca la morte del feto durante il travaglio.

La Corte d’Appello di Salerno confermava la sentenza di primo grado con cui l’imputata era stata condannata alla pena, condizionalmente sospesa, di 1 anno e 9 mesi di reclusione per il reato di cui all’art. 589 c.p., omicidio colposo a suo carico, in qualità di ostetrica, della morte del feto partorito da una donna ricoverata in ospedale a seguito della rottura del sacco amniotico e sottoposta a tracciato cardiotocografico, eseguito dal medico di turno, che rilevava l’assenza di contrazioni e di dilatazione del collo dell’utero. Successivamente la paziente veniva sottoposta ad ulteriore esame cardiotocografico, il quale rilevava l’assenza di battito cardiaco. A questo punto il ginecologo praticava apposita manovra e dopo 3 spinte l’ostetrica, la quale fino a quel momento continuava a rassicurare il ginecologo di turno che tutto procedeva in maniera regolare durante il travaglio, estraeva il feto, ma di questo si constatava l’assenza di battito cardiaco, di respirazione, di riflessi e di movimenti. Con l’esame autoptico i consulenti confermavano che il feto non aveva mai respirato ed era nato morto per asfissia perinatale.
L’ostetrica, dopo la conferma della sua penale responsabilità, ricorre in Cassazione, denunciando sia la violazione di legge in riferimento all’errata qualificazione giuridica della fattispecie delittuosa ascrittale, sia l’illegittimità costituzionale dell’art. 589 c.p. per violazione degli artt. 25, comma 2 e 117 Cost. e art. 7 CEDU.

Per la tesi difensiva, al momento dell’estrazione del feto dall’utero, lo stesso era già senza vita per cui il reato deve essere riqualificato nella fattispecie delittuosa più lieve, ossia come ab**to colposo ed inoltre il concetto di persona non può ricomprendere anche il feto, invocando la disposizione di cui all’art. 578 c.p. di infanticidio in condizioni di abbandono morale o materiale che differenzia le ipotesi di “morte del proprio neonato immediatamente dopo il parto” da quelle del “feto durante il parto”.
Pertanto, la morte del feto, sempre per la tesi difensiva della ricorrente, dovrebbe rientrare nella fattispecie più lieve di cui all’art. 17 l. n. 194/1978.
Ma per la S.C. la condotta prevista dall’art. 578 c.p. si realizza dal momento del distacco del feto dall’utero materno. Di conseguenza, quando la condotta volta a sopprimere il prodotto del concepimento sia posta in essere dopo il distacco, naturale o indotto, del feto dall’utero materno, la fattispecie, in assenza dell’elemento specializzante delle condizioni di abbandono materiale e morale della madre (di cui al suddetto art. 578 c.p.), configura il delitto di omicidio volontario di cui agli artt. 575 e 577, n. 1, c.p.
Pertanto i reati di omicidio e infanticidio-feticidio tutelano lo stesso bene giuridico, ossia la vita dell’uomo nella sua interezza. Ciò significa che il legislatore ha riconosciuto anche al feto la qualità di uomo vero e proprio, «giacché la morte è l’opposto della vita».
Detto ciò, in tema di delitti contro la persona, il criterio distintivo tra la fattispecie di interruzione colposa della gravidanza e quella di omicidio colposo si individua nell’inizio del travaglio e, quindi, nel raggiungimento dell’autonomia del feto, coincidendo con la transizione dalla vita intrauterina a quella extrauterina.
Il personale sanitario che, dunque, commette errori “fatali” per negligenza, imperizia o disattenzione deve essere condannato per omicidio colposo e non per ab**to colposo, meno grave del precedente.
Per tali ragioni i Giudici di legittimità rigettano il ricorso condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
FONTE RIDARE .IT

05/05/2022

E' sempre più difficile dimostrare un danno da parto: ma la Corte di cassazione ha stabilito importantissimi principi a favore delle pazienti. Affidatevi a medici legali esperti di questa materia perchè solo con una perizia attendibile e ben motivata potrete ottenere il risarcimento del danno.

Indirizzo

Via Del Gelsomino 5r Firenze
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Orario di apertura

Lunedì 09:00 - 17:00
Martedì 09:00 - 17:00
Mercoledì 09:00 - 17:00
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