Firenze Studio Legale

Firenze Studio Legale Nato dall'idea degli avvocati Roberto Ventrella e Florinda Corrado ha visto negli anni l'ingresso prima dell'avv. Luca Bellezza e poi dell'avv.

Alessio Fioravanti. Tratta diritto penale, civile e diritto delle nuove tecnologie

Google Analitycs, che succede?Lo scorso 24 giugno un terremoto si è abbattuto sui siti web italiani. Il Garante della Pr...
28/07/2022

Google Analitycs, che succede?

Lo scorso 24 giugno un terremoto si è abbattuto sui siti web italiani.
Il Garante della Privacy ha pubblicato, infatti, un documento in cui dava conto del risultato di un’istruttoria in cui si evidenziava plurime violazioni sul trasferimento dei dati personali per i siti web che utilizzano il tracciamento di Google Analytics, il servizio di analisi web gratuito che serve per monitorare gli accessi del sito.
Il problema è di quelli che interessano la quasi totalità dei siti web italiani, vista la posizione dominante sul mercato dello stesso servizio di Google.
Occorre allora capire la genesi del problema e quali potranno essere le soluzioni adottabili.
A seguito dell'indagine messa in essere dall'Autorità Garante, si è potuto evidenziare come i gestori dei siti web che utilizzano Google Analytics raccolgono, mediante cookie, informazioni sulle interazioni degli utenti con i predetti siti, le singole pagine visitate e i servizi proposti.
Non solo, tra i dati raccolti, anche indirizzo IP del dispositivo utente e informazioni relative a dati quali data e ora della visita al sito web.
Tutte queste informazioni sono risultate oggetto di trasferimento verso gli Stati Uniti.
Ora, considerato che, ad esempio, l’indirizzo IP costituisce un dato personale e anche nel caso fosse troncato non diverrebbe un dato anonimo, considerata la capacità di Google di arricchirlo con altri dati di cui è in possesso, l'Autorità ha dovuto prendere atto dell'illiceità di detto trattamento.
Infatti, Il Garante ha evidenziato, come gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.
Con tale decisione si è pertanto deciso di richiamare l’attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, sull’illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso Goggle Analitycs, posto che si potrebbe avere, in tale maniera, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie.

L'Autorità ha per il momento ritenuto di non disporre un divieto assoluto a Google Analytics, ma una sospensione di 90 giorni del trasferimento dati, per trovare meccanismi che non violino il Regolamento Europeo sulla protezione dei dati.
Ciò anche in considerazione del fatto che una soluzione di carattere tecnico dovrebbe essere presentata da Google con il rilascio di Google Analitycs 4, che dovrebbe prevedere l'impossibilità per i dati di uscire dall'Europa.

E' di tutta evidenza che i prossimi mesi saranno decisamente importanti per comprendere come si riuscirà a dar maggior tutela agli utenti, senza dover, giocoforza, dar corso a soluzioni che potrebbero risultare molto, se non troppo, gravose per tanti siti web italiani.

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31/05/2022

W il referendum!!

Il prossimo 12 giugno saremo chiamati a votare per i referendum.

Sfido chi segue questa pagina a dirmi di essere stato sufficientemente informato dai media.

In realtà, seguendo un po' la strada infingarda intrapresa ormai da anni, molti leader di partito, si rifugeranno nella scelta astensionista.
Curiosità vuole che questa sarà la strada indicata anche da taluni opinion maker che evidentemente, vergognandosi delle proprie opinioni, ritiene che facendo una chiara campagna per il NO prenderebbe un bel po' di metaforici schiaffoni.

Io invece vi invito ad andare e votare 5 convinti Sì!!

Non voglio convincervi con discorsi da addetti ai lavori.

Vorrei, invece, indicarvi motivi, come dire, reali.

Mettete che per un qualche motivo un giorno vi troviate ahivoi alle prese con la giustizia penale, non da vittime ma da presunti colpevoli (così ormai è da tutti considerato un indagato).

Ditemi.... vorreste che il Giudice che vi debba giudicare sia quello che fino a qualche mese prima, da pubbico ministero, si incontrava, per esigenza di coordinamento delle indagini, con il Pm che ha la titolarità delle vostre indagini?

Oppure preferiste un Giudice davvero terzo, che nella sua carriera ha svolto unicamente quella funzione??

Vorreste voi essere sottoposti a misure cautelari, con la stessa facilità con cui si mangia un gelato, magari per fatti per cui poi anni dopo sarete riconosciuti innocenti, solo perchè un Giudice, magari proprio quello di cui parlavamo all'inizio, ritiene "soltanto" che vi sia un'alta probabilità che all’indagato si presentino effettivamente occasioni per compiere ulteriori delitti.

Ed ancora, è possibile chiamare giustizia quella che nel caso di condanna in primo grado, magari poi riformata nel gradi successivi, veda la morte civile di una persona, che si vede automaticamente decaduto da qualsivoglia carica pubblica?

Questi sono i temi veri che si rivelano dietro i 5 referendum.

Per cui, davvero w il referedum, w la possibilità affidata ai cittadini di dire quale modello di giustizia vogliono e, siccome, non vi può essere vera giusitizia senza vere garanzie, andate a votare e votate 5 Sì!!!

29/09/2021
23/07/2021

Tra pochi per tanti di voi (lo spero vivamente) inizieranno i giorni delle vacanze e con esse le serate a cena fuori.

Capita spesso che dopo un'uscita al ristorante o dopo un soggiorno presso una struttura alberghiera, si decida di lasciare una recensione.

È bene ricordarsi che, anche laddove l'esperienza sia stata negativa, ciò che si vuole scrivere non superi mai certi limiti.

Infatti, ormai da anni é stato sancito il principio che l'utilizzo di espressioni eccessivamente denigratorie anche su portali e social network integri, a carico di chi le ha postate, il reato di diffamazione.

Purtroppo, mi è capitato spesso di dare assistenza a ristoratori che si sono visti recensire le proprie attivitá con parole che niente hanno a che fare con il diritto di critica.

Per cui, augurando a tutti serene e gioiose vacanze, invito a fare sempre attenzione a ciò che si scrive, anche non volendo.

A quegli operatori che, invece, avranno la sventura di trovarsi recensioni diffamatorie, non esitate a rivolgervi a legali specializzati in materia.

Un caro saluto.

avv. Luca Bellezza

15/07/2021

Telecamere, videosorveglianza e termine per la conservazione delle immagini registrate

Il tema relativo all'utilizzo delle immagini registrate dagli impianti di videosorveglianza e, soprattutto, al termine di conservazione di quelle immagini, è di quelli particolarmente interessanti.
Sempre più speso accede, infatti, che tale immagini siano di ausilio anche per finalità investigative.

Vediamo allora quali sono le indicazioni che l'ordinamento ha previsto in materia, soprattutto con provvedimenti dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali

Infatti, sin dal 2010 la medesima aveva stabilito precisi vincoli a cui doversi attenere per poter utilizzare gli impianti di videosorveglianza.
Si prevedeva, tra l'altro, l'obbligo di garantire che i dati e le immagini raccolte fossero "protette con idonee e preventive misure di sicurezza” prevedendo un periodo massimo di conservazione di ventiquattro ore.

Faceva eccezione il caso di speciali esigenze di "proroga" dovuta a festività o chiusura di uffici o esercizi oppure per adempiere a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria.
In aggiunta a ciò, si accordava a specifici soggetti, ad esempio comuni, banche etc, la possibilità di conservare le immagini fino a sette giorni, nel caso in cui l'attività di videosorveglianza fosse finalizzata alla tutela di interessi meritevoli di una maggiore difesa, come la sicurezza pubblica.

L'unico caso, poi, in cui i termini di conservazione potevano essere prolungati addirittura ad un periodo superiore alla settimana era previsto laddove si avesse specifica richiesta, così come espressamente statuito dall'articolo 17 del Codice della Privacy, Decreto Legislativo n. 196 del 2003, in caso di rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali.

Tale limite settimanale è stato poi successivamente previsto anche per i sistemi di videosorveglianza attivati dai Comuni, ma solo nel caso in cui l'attività fosse finalizzata alla tutela della sicurezza pubblica.

Senonché, però, siffatte rigorose linee d'indirizzo si sono poi scontrate, invece, con più recenti pronunce del Garante sullo stesso tema.
Si è, infatti, fatta sempre più evidente la tendenza dell'Autorità a concedere prolungamenti dei termini per la conservazione delle immagini, arrivando dai 90 giorni ai 24 mesi.
Con una prima decisione del 2015, infatti, Autostrade per l'Italia Spa, veniva autorizzata, in relazione al trattamento di immagini raccolte attraverso un impianto di videosorveglianza installato presso le casse automatiche e le casseforti collocate all'interno di fabbricati presso i caselli di pagamento del pedaggio delle tratte autostradali gestite dalla società, alla conservazione delle immagini fino a un termine massimo di venti giorni.
Ciò in ragione del fatto che la conservazione delle immagini per un periodo di tempo più ampio rispetto a quello prescritto nella normalità dei casi, è stata ritenuta necessaria per poter visionare immagini relative a eventi ("furti, rapine o discrepanze tra le somme dichiarate al momento del prelievo e quelle conteggiate") che la società avrebbe potuto riscontrare anche successivamente ai termini precedentemente previsti.

E tale visione si è nel tempo andata molte volte confermata dando, quindi, un'impronta certamente molto meno rigorosa.

Di particolare interesse, invece, quanto indicato in tema di prescrizioni inerenti alla cancellazione delle immagini.
Col primo provvedimento richiamato, quello del 2010, si indicava, infatti, come si dovesse operare in maniera da prevedere l'integrale cancellazione automatica delle informazioni allo scadere del termine previsto.
Di più, al fine di garantire quanto sopra si prevedeva che si potesse anche provvedere a sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

a cura dell'avv. Luca Bellezza

18/05/2021

Perché creare un account senza consenso può costituire reato

Non è inusuale, sopratutto tra i più giovani che, azioni commesse magari solo per goliardia, possano, poi avere serie ripercussioni.
A volte, infatti, basta recuperare generiche informazioni (quali nome, cognome e data di nascita) per creare indirizzi mail o account fittizi con i quali operare sotto falsa identità al fine di prendersi, magari, anche solo gioco di quella determinata persona.
Altre volte, invece, ben più consapevolmente, recuperando dati più sensibili (dati fiscali, password, ecc. ) è possibile operare anche in nome e per conto di quel soggetto dando vita a veri e propri furti di identità telematici.
Sia in un caso che nell'altro, il rischio concreto è che tali condotte possano esser punite ai sensi dell'art. 494 c.p. che punisca chi sostituisca, illegittimamente, la propria all'altrui persona.

Infatti a partire dalla pronuncia n. 46674/2007 della Suprema Corte di Cassazione si è progressivamente accentuato l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale tali condotte integrino il reato di sostituzione di persona.
La Corte di Cassazione ha infatti stabilito che “con l’induzione in errore, degli utenti della rete, i quali, ritenendo di interloquire con una determinata persona, in realtà inconsapevolmente si sono trovati ad avere a che fare con una persona diversa” si possano considerare ben integrate le condotte richieste perché possa considerarsi integrato il reato di sostituzione di persona.
E non può, in alcun caso, valere l'assunto per cui che “il contatto non avviene sull’intuitus personae, ma con riferimento alle prospettate attitudini dell’inserzionista”, dal momento che non è affatto indifferente, per l’interlocutore, che “il rapporto descritto nel messaggio” sia offerto da un soggetto diverso da quello che appare offrirlo, per di più di sesso diverso.
Quanto poi all'ulteriore elemento richiesto per l'integrazione di detta fattispecie, ovverosia l'arrecare danno, tale elemento viene perfettamente ad integrarsi, secondo la Suprema Corte, nel momento stesso in cui attraverso quell'account o quel profilo si arrivi alla diffusione di notizie inesatte o che possano ledere l'altrui reputazione.
Occorre quindi, avere molta cautela nel dar corso a certe condotte, perchè, le conseguenze, poi, rischiano di essere anche molto pesanti.

Indirizzo

Viale Redi 41c
Florence
50144

Orario di apertura

Lunedì 10:00 - 18:00
Martedì 10:00 - 18:00
Mercoledì 10:00 - 18:00
Giovedì 10:00 - 18:00
Venerdì 10:00 - 13:00

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