17/10/2022
✉️ Il datore che non è in grado di provare che il licenziamento del dipendente sia stato inviato per iscritto, non può ricorrere alle testimonianze per dimostrare l’avvenuta consegna della lettere. È quanto viene indicato nella sentenza 26532/2022 della Corte di Cassazione.
📄 Il pronunciamento si riferisce al caso di una lavoratrice alla quale il licenziamento era stato intimato durante una riunione, alla presenza dell’amministratore delegato della società e di altri due dipendenti, senza l’avvenuta firma di accettazione della lettera di cessazione del rapporto.
❌ La Corte ha rilevato che la semplice consegna a mano della lettera, senza prova dell’avvenuta ricezione per iscritto, non può essere considerata completamente valida sotto il profilo sostanziale e formale, per quanto la sanzione fosse proporzionale alla condotta illecita dalla dipendente.
La sentenza completa 👉 https://bit.ly/sentenza-cassazione-26532-2022