Anomalie bancarie

Anomalie bancarie Consulenza per la risoluzione di problematiche nel settore finanziario-amministrativo e per la tutela dalle irregolarità fiscali, finanziarie e bancarie

In un sistema finanziario sempre più articolato e ricco di normative non del tutto recepite, può avvenire che Istituti bancari applichino delle condizioni che esulano da quanto previsto dalla norma. Esiste oggi la possibilità per il cliente di richiedere la restituzione di tali somme indebitamente trattenute, in sede extragiudiziale, recuperando in tal modo liquidità. L’area Consulting di Bluquali

s Srl si avvale di professionisti al fine di garantire un livello altamente specializzato in linea con le esigenze della propria clientela: consulenti finanziari, avvocati, analisti, periti, tecnici. Tra i soggetti beneficiari del recupero liquidità da Istituti bancari, rientra qualsiasi realtà, sia essa persona fisica o giuridica, che ha o ha avuto rapporti con Istituti bancari. È possibile richiedere la restituzione di somme indebitamente trattenute in un determinato numero di anni. L’Istituto di Credito non può in alcun modo, in base a specifici articoli di legge, rivalersi sul cliente attraverso modifiche in pejus dei contratti già in essere (affidamenti, anticipi su fatture, etc..). Nella pratica comune, il cliente dell’Istituto bancario acquisisce in realtà un maggior potere negoziale, visto che l’Istituto non può far altro che acclarare la perizia econometrica e cercare di “trattenere” il cliente migliorando le condizioni già proposte. Questo aspetto va dunque ad aggiungersi ai vantaggi conseguenti al recupero di liquidità indebitamente trattenuta.

29/09/2020

Conto corrente, il 15 ottobre ne pignorano 9 milioni. Ecco a chi
DI PIERPAOLO MOLINENGO
Senza dubbio il conto corrente è uno degli strumenti finanziari di punta del nuovo millennio. Al giorno d'oggi è obbligatorio averlo: non importa se si sia un libero professionista o un lavoratore dipendente, se si debba ricevere il pagamento di una fattura o l'accredito dello stipendio. Tutto passa dal nostro conto corrente. I bonifici in entrata, l'addebito delle bollette, ma anche la carta di credito.
Gli Italiani, poi, sono dei risparmiatori per antonomasia. Utilizzano il conto corrente anche per depositare i propri risparmi, anche se il più delle volte non effettuano gli investimenti migliori, sotto il profilo della resa finanziaria. Fa molto discutere, quindi la decisione dell'Agenzia delle Entrate di pignorarne ben 9 milioni. Ossia a tutti quei cittadini che avrebbero lasciato dei pagamenti in sospeso.
Conto corrente: il fisco vuole tutti i soldi che non abbiamo pagato!
Per quale motivo il fisco avrebbe deciso di pignorare il nostro conto corrente proprio il 15 ottobre? La scelta è stata dettata dal fatto che le somme che il Governo ha speso negli ultimi mesi, per cercare di compensare la crisi economica innescata dal Coronavirus, devono in qualche modo essere coperte. Il piatto piange e da qualche parte bisogna iniziare a fare cassa.
A questo aggiungiamo un fattore: la scelta di pignorare il conto corrente non è sicuramente causale. La maggior parte degli Italiani ne possiede almeno uno per conservare i propri risparmi e per incassare pensioni, stipendi o fatture. L'Agenzia delle Entrate ha quindi iniziato a servirsi dell'Anagrafe Tributaria per recuperare nel più breve tempo possibile il resoconto si ogni singolo conto corrente intestato ad ogni singolo cittadino italiano. Chiunque abbia un qualsiasi provvedimento lasciato in sospeso, dal 15 ottobre potrebbe trovarsi senza soldi. Ricordiamo, comunque, che ci sono delle limitazioni ai pignoramenti, come ad esempio l'obbligo di prelevare esclusivamente il 50% della giacenza nel caso in cui il conto corrente risulti essere cointestato.
Conto corrente: i limiti del pignoramento!
Quali sono le regole che stanno a monte di un pignoramento? Se il conto corrente è di un professionista o di un pensionato, le regole per il pignoramento sono sempre le stesse? Proprio sul fronte del pignoramento è importante soffermarci su alcuni aspetti importanti da considerare, anche perché qualcuno ha già parlato di discriminazione tra le due categorie di correntisti.
La prima cosa da mettere in evidenza è che i limiti non sono gli stessi. Il conto corrente di un lavoratore dipendente o di un pensionato non può essere pignorato direttamente, sempre che il debito rimanga al di sotto di una certa soglia. Nel caso in cui sul conto corrente venga accreditato unicamente lo stipendio o la pensione, la legge prevede dei limiti alle somme da pignorare.
Quali somme possono essere pignorate? Nel caso in cui sul conto corrente sino presenti delle somme depositare prima della notifica del pignoramento, queste potranno essere sequistrate. O quanto meno uella parte che eccede la soglia impignorabile: questa equivale a tre volte l'assegno sociale, che per il 2020 è fissato in 459,83 euro al mese. Quindi (moltiplicando questa cifra per tre) arriviamo a 1.379,83 euro al mese. Sullo stipendio e sulla pensiona, per tutte le cifre versate sul conto corrente dopo la data del pignoramento si applica il limite del quinto. Vuol dire che, se il conto è stato pignorato, stipendi e pensioni accreditate possono essere trattenute solo entro il limite del 20%. Il restante 80% deve essere lasciato disponibile per il sostentamento
Conto corrente: ecco come si procede
Quali sono i casi nei quali si può procedere al pignoramento. Come spiegato nell'articolo Pignoramento conto corrente: novità, limiti e ruolo delle indagini, dello Studio Cataldi si procede a pignorare il conto corrente, entro limiti e casi descritti, recapitando al debitore:
• il titolo esecutivo, come la sentenza del giudice, il decreto ingiuntivo o la cartella dell'Agenzia delle Entrate Riscossioni;
• l'atto di precetto, con termine di pagamento a 10 giorni dalla sua ricezione e che ha efficacia fino a 90 giorni;
• l'atto di pignoramento vero e proprio, una copia del quale va inviata anche all'istituto di credito o filiale che detiene il conto corrente. La Banca procederà al blocco conto corrente per pignoramento e l'intestatario debitore non potrà prelevare le somme inserite nel titolo esecutivo.

31/07/2020

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

“I guai, le responsabilità del sistema bancario ed il dramma degli investitori”

Il quadro degli ultimi anni
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) è il 5° gruppo bancario più grande in Italia e la Banca più antica e longeva del mondo.

Purtroppo nell’ultimo decennio, come è notorio, MPS è stata fortemente sotto i riflettori mediatici e giudiziari a causa di numerose e complesse operazioni di finanza strutturata che si sono stagliate sullo sfondo di una generale mala gestio a danno degli investitori, che in pochi anni hanno assistito impotentemente alla perdita quasi integrale dei loro capitali investiti.

Gli avvenimenti e le operazioni afferenti MPS hanno delineato quello che – nelle parole dello stesso ex Direttore Generale della Consob Dott. Apponi – è apparso come un “quadro di attività fraudolente volte a dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’Emittente, nonché gli esiti negativi di operazioni poste in essere dall’Emittente".

La condannabile gestione di MPS da parte dei vertici aziendali è stata infatti oggetto di specifica e continuativa attività di vigilanza da parte della CONSOB, di Banca d’Italia e delle Autorità Europee già a partire dal 2007.

Sono molteplici gli avvenimenti e le operazioni di MPS che negli ultimi anni hanno leso seriamente l’interesse degli azionisti e degli obbligazionisti e che hanno costretto la CONSOB a continue indagini investigative sfociate nell’emissione addirittura di dieci delibere, con le quali sono stati accertati illeciti e comminate sanzioni alla grande banca senese.

Inevitabilmente tali irregolarità hanno impattato in maniera significativa la capacità decisionale degli investitori che nell’ultima decade hanno investito nei titoli MPS e partecipato ai susseguenti aumenti di capitale, sulla base di informazioni ufficiali alterate e fuorvianti.

In sostanza è ragionevole affermare che il prezzo dei titoli MPS, in un rilevante numero di periodi dal 2008 in poi, non rifletteva assolutamente il reale andamento complessivo della società emittente.

Torniamo ad oggi: i guai giudiziari di MPS
Recentemente, precisamente nel novembre scorso, il Tribunale di Milano ha condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere Giuseppe Mussari, a 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e a 4 anni e 8 mesi Gian Luca Baldassarri, ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, per le irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. I reati contestati a vario titolo concernono la manipolazione del mercato, il falso in bilancio, il falso in prospetto e l’ostacolo agli organi di vigilanza.

Questa importante sentenza si riferisce solo al primo dei tre principali tronconi della straordinariamente complessa vicenda finanziaria relativa ai presunti illeciti di MPS. Attendiamo nei prossimi mesi sviluppi inerenti alle presunte false comunicazioni sociali nei bilanci del triennio 2012-2014 ed alle tardive macro-svalutazioni dei crediti deteriorati tra il 2012 ed il 2016, che complessivamente ammontano a circa 20 miliardi di Euro, un dato davvero disarmante se equiparato a quelli dei principali benchmarks bancari all’interno del panorama italiano. Su questo fronte è doveroso segnalare che negli anni degli ultimi 2 aumenti di capitale di MPS, ovvero il 2014 ed il 2015, la maggior parte delle rettifiche su crediti deteriorati sono state apportate sempre nei trimestri successivi a quelli di svolgimento degli aumenti di capitale, elemento che inevitabilmente getta ancora più ombre sulla già “vexata quaestio”.



Ad oggi, le pretese legali complessive nei confronti di MPS ammontano a circa 5 miliardi di Euro. Per quanto concerne invece, nello specifico, i rischi legali connessi ai contenziosi derivanti dalle informazioni finanziarie fuorvianti comunicate da MPS al mercato nel periodo tra il 2008 ed il 2015, complessivamente le richieste sono stimate in circa 1,5 miliardi di Euro.

Le responsabilità delle Banche Intermediarie italiane
Al di là delle succitate responsabilità di natura extracontrattuale di MPS nei confronti del mercato degli investitori e del gravissimo conflitto di interesse caratterizzante la pratica del collocamento da parte della stessa MPS di propri titoli tossici presso i propri correntisti, sono parimenti riscontrabili nel comportamento delle banche intermediarie italiane gravissime responsabilità incorse in sede di vendita e post vendita dei titoli MPS.

Infatti negli ultimi 10 anni le banche intermediarie italiane hanno indiscriminatamente venduto i tanti titoli tossici di MPS ai propri correntisti risparmiatori – o ne hanno negligentemente consentito l’acquisto – senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi, in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari.

Infatti le banche avrebbero dovuto fornire ai propri correntisti risparmiatori una documentazione molto più esaustiva e chiara in fase di valutazione dell’investimento, rispetto a quanto è invece emerso dalle investigazioni degli ultimi anni, soprattutto in relazione alle obbligazioni subordinate di MPS che erano da ritenersi a tutti gli effetti degli «strumenti complessi», il che dunque implicava che l’informativa da rendere ai clienti sarebbe dovuta essere ancora più puntuale e accurata, giacché avrebbe dovuto soddisfare gli standard più dettagliati della Comunicazione Consob n. 0097996 del 22 dicembre 2014 sulla distribuzione dei prodotti complessi.

Addirittura in molti casi concernenti le sottoscrizioni delle obbligazioni subordinate MPS le banche intermediarie omettevano (talvolta colposamente, talvolta dolosamente) di indicare all’interno della documentazione precontrattuale sui rischi alcune informazioni essenziali ed indispensabili circa la natura degli strumenti finanziari, come per esempio la dicitura “SUB”, che avrebbe dovuto identificare la natura subordinata delle obbligazioni (con tutte le sue conseguenti implicazioni).

Infine le banche avrebbero dovuto vigilare sull’andamento dei titoli assicurando ai propri clienti un flusso di informazioni costante ed adeguato man mano che le dinamiche di rischio dei titoli MPS andavano accentuandosi sempre di più.

Cosa fare?
Stiamo attualmente organizzando azioni stragiudiziali e legali nei confronti delle banche intermediarie che hanno venduto e mal gestito i titoli MPS, ed azioni legali individuali e collettive nei confronti della stessa Banca Monte dei Paschi di Siena per le gravi responsabilità summenzionate.

22/07/2020

Nullità della condizione di massimo scoperto (CMS) applicata dalla Banca: revoca del decreto ingiuntivo emesso all’istituto di credito.
Il Tribunale di Pescara con sentenza del 23 giugno 2020 in accoglimento della opposizione interposta dal correntista avverso il decreto ingiuntivo notificatogli dalla propria banca, ha ritenuto nulla se non vi è specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrano a determinarla. Di conseguenza il decreto ingiuntivo concesso alla Banca deve essere revocato se quest’ultima non produce nel giudizio di opposizione tutti gli estratti del conto corrente.
Il Tribunale ha accolto l’opposizione al decreto ingiuntivo ritenendo che la produzione documentale offerta dalla Banca non fosse idonea a provare il proprio credito e accertando la nullità della pattuizione relativa alla , in assenza di una chiara previsione circa la modalità di calcolo.
La determinatezza della previsione contrattuale della deve essere valutata con rigore, dovendo trovare espressa indicazione tutti gli elementi che concorrono a determinarla.

"Sentenze fotocopia in tribunale a Venezia":  scatta la denuncia degli avvocati
15/07/2020

"Sentenze fotocopia in tribunale a Venezia": scatta la denuncia degli avvocati

Scoperta casuale di una motivazione di sentenza di secondo grado già scritta prima dell'udienza, e che appare il «copia e incolla» di una precedente sentenza del 2016

01/07/2020

"FATE GIRARE E INFORMATE TUTTI"
CERCHERO' DI SPIEGARE
cosa accade con l'utilizzo della moneta elettronica
Le commissioni applicate dal sistema bancario (mediamente) sugli acquisti fatti con il bancomat sono dello 0,30%
Le commissioni applicate dal sistema bancario (mediamente) sugli acquisti fatti con la carta di credito sono dell' 1,50%
L'accredito all'esercente che ha ricevuto questa modalità di pagamento, viene effettuato in 2/3 giorni lavorativi
GLI EFFETTI
Se io pago dei beni e dei servizi con una banconota da 100 euro, questa mantiene il suo valore in tutti gli scambi e l'esercente ne ha la disponibilità immediata.
Se pago con il bancomat, i 100 euro utilizzati per 333 transazioni perdono totalmente il loro valore (333x0,30% di comm.)
Se pago con la carta di credito, i 100 euro utilizzati per 66 transazioni perdono totalmente il loro valore (66 x 1,50% di comm.)
L'accredito delle somme ricevute in pagamento, vengono accreditate agli esercenti dopo 2/3 gg, creando nel sistema bancario una disponibilità di miliardi, soldi che le banche a loro volta presteranno, facendosi riconoscere un interesse sui finanziamenti effettuati senza il reale possesso del denaro
(reato che si chiama SIGNORAGGIO).
SIETE ANCORA CONTENTI E CONDIVIDETE LE DISPOSIZIONI DEL GOVERNO PER LA LOTTA ALL'EVASIONE 🤬🤬🤬🤬🤬🤬🤬 firmato Salvatore Cincotta

15/06/2020

Monte dei Paschi di Siena S.p.A.
Il quadro degli ultimi anni
Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (“MPS”) è il 5° gruppo bancario più grande in Italia e la Banca più antica e longeva del mondo.
Purtroppo nell’ultimo decennio, come è noto, MPS è stata fortemente sotto i riflettori mediatici e giudiziari a causa di numerose e complesse operazioni di finanza strutturata che si sono stagliate sullo sfondo di una generale mala gestio a danno degli investitori, che in pochi anni hanno assistito impotentemente alla perdita quasi integrale dei loro capitali investiti.

Gli avvenimenti e le operazioni afferenti MPS hanno delineato quello che – nelle parole dello stesso ex Direttore Generale della Consob Dott. Apponi – è apparso come un "quadro di attività fraudolente volte a dissimulare la reale situazione economico-finanziaria dell’Emittente, nonché gli esiti negativi di operazioni poste in essere dall’Emittente".

La condannabile gestione di MPS da parte dei vertici aziendali è stata infatti oggetto di specifica e continuativa attività di vigilanza da parte della CONSOB, di Banca d’Italia e delle Autorità Europee già a partire dal 2007.
Sono molteplici gli avvenimenti e le operazioni di MPS che negli ultimi anni hanno leso seriamente l’interesse degli azionisti e degli obbligazionisti e che hanno costretto la CONSOB a continue indagini investigative sfociate nell’emissione addirittura di dieci delibere, con le quali sono stati accertati illeciti e comminate sanzioni alla grande banca senese.

Inevitabilmente tali irregolarità hanno impattato in maniera significativa la capacità decisionale degli investitori che nell’ultima decade hanno investito nei titoli MPS e partecipato ai susseguenti aumenti di capitale, sulla base di informazioni ufficiali alterate e fuorvianti.
In sostanza è ragionevole affermare che il prezzo dei titoli MPS, in un rilevante numero di periodi dal 2008 in poi, non rifletteva assolutamente il reale andamento complessivo della società emittente.

Torniamo ad oggi

Recentemente, precisamente nel novembre scorso, il Tribunale di Milano ha condannato a 7 anni e 6 mesi di carcere Giuseppe Mussari, a 7 anni e 3 mesi Antonio Vigni e a 4 anni e 8 mesi Gian Luca Baldassarri, ex vertici di Monte dei Paschi di Siena, per le irregolarità nelle operazioni effettuate dalla banca senese tra il 2008 e il 2012 per coprire le perdite dovute all'acquisizione di Antonveneta. I reati contestati a vario titolo concernono la manipolazione del mercato, il falso in bilancio, il falso in prospetto e l’ostacolo agli organi di vigilanza.

Questa importante sentenza si riferisce solo al primo dei tre principali tronconi della straordinariamente complessa vicenda finanziaria relativa ai presunti illeciti di MPS. Attendiamo nei prossimi mesi sviluppi inerenti alle presunte false comunicazioni sociali nei bilanci del triennio 2012-2014 ed alle tardive macro-svalutazioni dei crediti deteriorati tra il 2012 ed il 2016, che complessivamente ammontano a circa 20 miliardi di Euro, un dato davvero disarmante se equiparato a quelli dei principali benchmarks bancari all’interno del panorama italiano. Su questo fronte è doveroso segnalare che negli anni degli ultimi 2 aumenti di capitale di MPS, ovvero il 2014 ed il 2015, la maggior parte delle rettifiche su crediti deteriorati sono state apportate sempre nei trimestri successivi a quelli di svolgimento degli aumenti di capitale, elemento che inevitabilmente getta ancora più ombre sulla già “vexata quaestio”.

Ad oggi, le pretese legali complessive nei confronti di MPS ammontano a circa 5 miliardi di Euro. Per quanto concerne invece, nello specifico, i rischi legali connessi ai contenziosi derivanti dalle informazioni finanziarie fuorvianti comunicate da MPS al mercato nel periodo tra il 2008 ed il 2015, complessivamente le richieste sono stimate in circa 1,5 miliardi di Euro.

Typosquatting: una truffa che sfruttando induce in errore l’utente attraverso domini, siti internet, nomi di file con li...
12/06/2020

Typosquatting: una truffa che sfruttando induce in errore l’utente attraverso domini, siti internet, nomi di file con lievi errori ortografici.

Quindi l’utente è convinto di visitare, o scaricare il sito o il file desiderato, ma in realtà subisce un imbroglio ben congegnato.

Ecco cosa è accaduto:

Una campagna email che induceva gli utenti a scaricare la versione test beta dell”App Immuni per poi cifrare tutti i dati e richiedere un riscatto di 300€ in bitcoin.

https://cert-agid.gov.it/…/campagna-ransomware-f**kunicorn…/

Computer Emergency Response Team - AGID

06/06/2020

BOND VENEZUELA
“Oltre il danno la beffa”

La situazione

La débacle finanziaria del Venezuela ha impattato drammaticamente le finanze dei migliaia di risparmiatori italiani che ormai non percepiscono più interesse alcuno sin dall’anno 2017.
I detentori dei titoli del Venezuela scaduti, ad oggi, non hanno ancora ricevuto il rimborso del capitale e coloro che detengono i bond ancora in essere invece non hanno alcuna possibilità concreta di liquidare i propri titoli “tossici” - se non privatamente a prezzi decisamente inferiori al 9% del valore nominale - a causa della sospensione delle negoziazioni sul mercato secondario da oltre in un anno.
Le prospettive inerenti al futuro rimborso del valore nominale delle succitate obbligazioni sono davvero pessime. Infatti i maggiori analisti internazionali, ad oggi, stimano un recovery rate realistico, ovvero una percentuale di recupero, non superiore al 20% del valore nominale dei titoli.
E’ condivisa l’ipotesi che il governo Venezuelano potrebbe replicare in linea generale il modello di ristrutturazione del prestito obbligazionario adottato dall’Argentina, che ha rimborsato complessivamente circa il 30% del valore nominale dei bond in default in quasi 15 anni.
Oltre al rischio della prescrizione degli interessi arretrati che maturerebbe nel novembre del corrente anno c’è un’altra davvero rilevante problematica, ovvero quella relativa alle minusvalenze fiscali.

La questione delle minusvalenze fiscali

In aggiunta alle ingenti perdite che le decine di migliaia di investitori hanno dovuto patire, un’altra questione spinosa concerne le minusvalenze fiscali, ovvero quelle perdite in conto capitale che originano i crediti fiscali, molto utilizzati dagli investitori per compensare le tasse sui futuri ricavi derivanti dagli investimenti finanziari.
I risparmiatori che purtroppo sono rimasti incastrati nelle obbligazioni del Venezuela, ad oggi, si ritrovano infatti in portafoglio dei titoli di fatto invendibili, ai limiti della fattispecie di illiquidità, che non produrranno minusvalenze - e che dunque non consentiranno ai risparmiatori il legittimo godimento dei benefici derivanti dai relativi crediti d’imposta - finché non avverrà un evento rilevante fiscalmente ai fini della registrazione delle minusvalenze.
Come nella succitata questione dei “Bond Argentina”, sussiste il rischio di dover attendere anche più di dieci anni affinché possano effettivamente maturare le minusvalenze fiscali in seguito ad eventi quali piani di ristrutturazione del prestito obbligazionario, cancellazioni dei titoli o disinvestimenti da parte dei risparmiatori a condizioni più ragionevoli rispetto a quelle attuali, estremamente penalizzanti e speculative, dettate da un mercato “saprofago”.

Cosa fare?

Ad oggi la soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite generate dai titoli obbligazionari del Venezuela è quella di agire contro le banche intermediarie che hanno venduto i succitati titoli, instaurando una causa ordinaria o un ricorso ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) per le responsabilità incorse in sede di vendita/post vendita.
Le banche intermediarie in Italia hanno indiscriminatamente venduto le obbligazioni del Venezuela al pubblico dei risparmiatori senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi, in assoluto spregio degli obblighi di diligenza posti dalla normativa nazionale ed europea a carico degli intermediari finanziari. Tali titoli, emessi da uno stato straniero in via di sviluppo e notoriamente instabile a livello politico ed economico, erano classificati come titoli “non investment grade”, dunque speculativi e molto rischiosi, già molto prima del default e non si confacevano assolutamente alla maggior parte dei profili dei clienti retail.
Inoltre le banche avrebbero dovuto vigilare sull’andamento dei titoli assicurando ai propri clienti un flusso di informazioni costante ed adeguato man mano che le dinamiche del rischio emittente si accentuavano, in maniera tale da consentire ai propri clienti di compiere, in ogni momento, scelte di disinvestimento consapevoli.

29/05/2020

SENTENZA n. 8770/2020 : CAUSE DI NULLITÀ DEI CONTRATTI DERIVATI
La Sentenza n. 8770/2020 della Corte di Cassazione a Sezioni Riunite ha chiarito ogni possibile dubbio interpretativo sulle cause di nullità dei contratti derivati.
E' nullo qualsiasi contratto derivato in cui le banche non hanno indicato, nei relativi contratti, il Mark to Market, i costi impliciti e gli scenari probabilistici
I casi di successo ottenuti dimostrano come siano moltissime le imprese, i Privati e gli Enti locali che, in fase stragiudiziale o in corso di causa, hanno negoziato un accordo transattivo con la banca e recuperato/risparmiato le somme indebitamente corrisposte e le perdite ingiustamente subite, con piena soddisfazione.

Lo sapevate che il costo dell’ *assicurazione* vita/impiego associato alle *CQS* può rendere la cessione del quinto *gra...
20/05/2020

Lo sapevate che il costo dell’ *assicurazione* vita/impiego associato alle *CQS* può rendere la cessione del quinto *gratuita* ❓

La Cassazione, con sentenza del 24-09-2018, n. 22458, ha chiarito come (al contrario di quanto ritenuto da molte società finanziarie), per i prestiti con *cessione* del *quinto* dello stipendio o della pensione *stipulati* *prima* del *1.1.2010*, il costo del premio per la copertura assicurativa sul rischio vita/impiego, vada anch’esso calcolato nel tasso *usura*.

Ciò significa che, in molti casi, i *finanziamenti* *stipulati* entro la data del *1.1.2010* sono usurari, con il diritto del cliente ad ottenere in restituzione tutti gli interessi e costi pagati, con *rimborsi* fino a *20.000* *euro*.

E questo vale non solo per i contratti estinti anticipatamente ma anche, e soprattutto, per le CQS portate a *scadenza* *naturale*.

23/03/2020

Bio-On S.p.A., (startup bolognese che ha raggiunto un valore di mercato superiore al miliardo di euro), specializzata in bioplastica, è finita sotto le luci delle ribalta per aver dato vita nell’ultimo anno e mezzo ad una delle bolle finanziarie più rilevanti degli ultimi tempi in Italia.
L’esplosione rocambolesca di questa bolla è sfociata il 20 dicembre dello scorso anno in una dichiarazione di fallimento emessa dal Tribunale di Bologna (sentenza n. 137/19).
A pagarne le conseguenze sono stati soprattutto i risparmiatori italiani che hanno assistito alla “combustione” di circa 700 milioni di euro di capitalizzazione, dopo appena qualche mese che Bio-on aveva superato addirittura il miliardo di euro di capitalizzazione.
Ad oggi, l’ex presidente di Bio-On Marco Astorri - dimesso già da fine ottobre 2019 da ogni carica ricoperta all’interno della Società - risulta indagato per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato, dopo il crac dell’azienda.

La startup, nata nel 2007, si presentava come una intellectual property company, ossia un’azienda impegnata nella ricerca applicata sulla bioplastica e nella commercializzazione dei suoi brevetti con altre imprese.
Nell’ottobre 2014 Bio-on si quotava e collocava le sue azioni a 5 euro sul listino Aim di Borsa italiana (dedicato alle piccole e medie imprese).
Il titolo prese il volo nel 2018, quando repentinamente, nel giro di poche settimane, volò dai circa 31 euro di fine maggio fino al picco di 71 euro di luglio, arrivando ad una capitalizzazione di mercato addirittura superiore al miliardo di euro.
Per circa un anno il titolo è rimasto su valori di quotazione superiori a 50 euro per azione - talvolta sfiorando nuovamente il picco dei 70 - quando poi, improvvisamente, nel mese di luglio dello scorso anno viene mediaticamente stroncato dal noto fondo americano Quintessential.
Quintessential accusò Bio-on, con nutrite e circostanziate argomentazioni, di essere nient’altro che una grande bolla “basata su tecnologia improbabile, con fatturato e crediti essenzialmente “simulati” grazie a un network di scatole vuote”. A questo il fondo americano aggiunse che Bio-On non aveva ancora prodotto né venduto assolutamente nulla e che la situazione finanziaria risultava precaria ed irregolare.
Questo bombardamento mediatico impattò violentemente sul mercato, facendo andare in fumo circa 700 milioni di euro di capitalizzazione. Infatti il titolo precipitò dai 55 euro del 23 luglio 2019 ai 15 di giovedi 25, per poi saltare a 24 euro solo il giorno dopo.
Dinnanzi a tale incredibile volatilità la Consob fu costretta a sospendere temporaneamente il titolo dalle contrattazioni.
Da qui inizia l’irreversibile declino del titolo che ad ottobre aveva perso ormai l’82% del suo valore di mercato.

Nella semestrale pubblicata 2 mesi dopo l’esplosione mediatica della bolla, Bio-On presentava ricavi crollati da 6,123 milioni a 917 mila euro, perdite per 10,142 milioni ed un patrimonio netto in calo di 10,350 milioni.
Qualche giorno dopo il titolo è stato sospeso definitivamente della contrattazione ed il tribunale di Bologna ha disposto stringenti misure cautelari nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione Astorri, che ha dunque rassegnato le dimissioni da ogni carica.
Ad oggi, dopo la dichiarazione di fallimento emessa dal tribunale di Bologna il 20 dicembre 2019, l’ex presidente di Bio-On risulta indagato per false comunicazioni sociali e manipolazione del mercato.

Anche in questo caso, a pagarne le spese sono stati soprattutto gli azionisti retail che hanno investito sulla base di informazioni sistematicamente erronee e che si sono trovati inglobati in una bolla speculativa tra le più sorprendenti degli ultimi anni.
A detta dei maggiori esperti internazionali, sembra che fin dalla quotazione iniziale Bio-On avesse gonfiato il valore di capitalizzazione per raccogliere dal mercato i maggiori capitali possibili, ed il tutto facilitato dalle serie lacune investigative delle autorità di controllo.
Un grave problema, ad oggi, è inoltre rappresentato dalla probabile incapienza degli assets di Bio-On per garantire eventuali indennizzi ai tanti azionisti italiani. Effettivamente la sproporzione trai prezzi di mercato ed il valore reale dei numeri gettano seri dubbi sulla capacità di Bio-On di far fronte alle richieste risarcitorie dei vari stakeholders.

La soluzione più immediata e concreta per recuperare le perdite, ad oggi, è quella di agire contro le banche intermediarie che hanno venduto i titoli. E’ possibile sia incardinare una causa ordinaria che un Ricorso ACF (Arbitro per le Controversie Finanziarie) al fine di recuperare i risparmi attraverso una sentenza/decisione di condanna della banca per le responsabilità incorse in sede di vendita e di monitoraggio dei titoli.

Le banche intermediarie avrebbero infatti dovuto avvisare i clienti risparmiatori dei rischi e della grande volatilità associati ai titoli Bio-On, man mano che essi diventavano sempre più evidenti. Al contrario, in molti casi, le banche hanno venduto indiscriminatamente questi titoli al pubblico dei risparmiatori, senza alcuna cura degli interessi di questi ultimi.

16/03/2020

PRESCRIZIONE SUI CONTRATTI BANCARI
Sei certo che i tuoi contratti non siano in prescrizione?

Cos’è la prescrizione?

L’articolo 2934 del Codice Civile cita:
“Ogni diritto si estingue per prescrizione, quando il titolare non lo esercita per il tempo determinato dalla legge.”
La prescrizione è utilizzata dagli Istituti di Credito per difendersi dai clienti che contestano la ripetizione di somme illegittimamente addebitate nel corso del tempo. Questo sistema è utilizzato per salvaguardare le Banche dagli effetti che deriverebbero da questo accertamento, quali la restituzione al cliente dei relativi importi. L’articolo 2935 prevede che la prescrizione possa cominciare a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Il giorno in cui è stato effettuato il pagamento indebito è fatto coincidere con il decorso del termine prescrizionale.

Elenco delle specifiche prescrizioni
• Trading online
conto titoli chiuso/titoli aperti da più di dieci anni

• Fondi di investimento/gestioni patrimoniali
contratti estinti da 10 anni

• Derivati
contratti estinti da 10 anni

• Mutui
contratti estinti da 10 anni da pagamento dell’ultima rata e non con piano quinquennale.

• Leasing
contratti estinti da 10 anni del riscatto e/o da pagamento dell’ultima rata

• Conto corrente
contratti estinti da 10 anni

La Corte di Cassazione cita “la rateizzazione dell’unico debito derivante da mutuo in più versamenti periodici non determina il finanziamento del debito stesso in distinti rapporti obbligatori”; dunque, il giorno da cui entra in vigore la prescrizione coincide con la chiusura del mutuo a seguito del pagamento dell’ultima rata prevista dal piano di ammortamento.
Esempio: se un cliente ha aperto un mutuo e lo sta pagando a rate dal 2005 con termine previsto nel 2030, può comunque contestare pagamenti indebiti dall’anno 2005 all’anno 2009. Perché il contratto va in prescrizione dopo dieci anni dal pagamento dell’ultima rata del 2030.

L’articolo 2946 c.c. dichiara che l’azione di ripetizione esercitabile dal correntista è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni. Il diritto di ripetizione del correntista è giustificato nel caso gli importi richiesti dalla Banca siano indebiti. Per questo motivo il cliente deve essere consapevole che nel caso si riscontri un’irregolarità nei pagamenti dopo lassi di tempo pari a quelli indicati nell’elenco, non potrà richiedere un rimborso all’Istituto di Credito poiché entrerà in vigore la prescrizione.

Indirizzo

Via Degli Agricoltori 11
Belluno
32100

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