13/12/2023
🧡🎄DECRETO/ORDINANZA DI ACCOGLIMENTO TOTALE EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
in caso di CONDANNA PER DROGA ( risalente al 2009 ).
Il Tribunale per i minorenni di Napoli ha rigettato l’istanza avanzata dal reclamante per la condotta dal medesimo
tenuta durate la permanenza in Italia, essendo emersi dal certificato del casellario giudiziale gravi precedenti penali.
Dalle informazioni in quella sede richieste, era stato accertato che il nucleo familiare viveva in una casa condotta
in locazione in ——-per un canone mensile di euro 400,00, che l’istante da circa undici anni si era
trasferito in Italia, dove pur non avendo parenti aveva istaurato una rete amicale e da circa sette anni viveva con la
compagna Happy , dalla cui unione erano nati i figli minori——,oggi di sei anni, e ——, di anni
due. Gli operatori sociali verificarono che i bimbi erano regolarmente vaccinati e la più grande frequentava la scuola
dell’infanzia, avevano entrambi genitori una discreta padronanza della lingua italiana e vivevano in un contesto
socio ambientale positivo e ben radicato nel territorio.
La moglie, titolare di regolare permesso di soggiorno, riferì
di svolgere l’attività di parrucchiere per privati, con un guadagno di euro 600\700,00 mensili, mentre l’*****
dichiarò di lavorare come rivenditore di pezzi di ricambio per autovetture, con un guadagno di circa euro 1.000,00
mensili (cfr la relazione del SS del 25.2.2022 ed il verbale dell’8.9.2021).
….dal certificato del casellario (il cognome è indicato come*****) risultò una condanna,
divenuta irrevocabile il 9.12.2009, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e
lesioni personali, commessi l’11.12.200, per la quale ha terminato di espiare la pena.
Il reclamante censura l’operato del primo giudice perché basato su un eventuale giudizio di pericolosità sociale,
non motivato, sulla scorta del precedente penale risalente nel tempo, aggiungendo che trattasi di reati che
comunque non precludono automaticamente la permanenza nel territorio nazionale, a fronte dei quali la
valutazione è in ogni caso connessa al caso concreto e bilanciamento con l’interesse della minore.
Si è inoltre
diffusamente soffermato sulle condizioni sociopolitiche del paese di provenienza, che a dire dello stesso ne
precluderebbero il rimpatrio perché particolarmente allarmanti.
Il reclamo è fondato.
Il nucleo familiare, dunque, stando all’istruttoria espletata, è apparso unito ed attento ai bisogni dei figli, sia dal
punto di vista materiale che avuto riguardo al percorso formativo e di crescita degli stessi. La fonte di
sostentamento del nucleo è rappresentata attualmente dal lavoro di entrambi i genitori. 🧡