Studio Legale Avv. Maria Virginia Cantone

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Pec, cosa è e come averla gratis RICHIEDI CONSULENZA SU QUESTO ARGOMENTOEcco i migliori servizi che ci permettono di ave...
03/05/2017

Pec, cosa è e come averla gratis
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Ecco i migliori servizi che ci permettono di avere una casella di posta elettronica certificata gratis.
La Pec (Posta Elettronica Certificata) è un sistema che ci permette di inviare messaggi di posta elettronica che hanno lo stesso valore legale delle raccomandate con ricevuta di ritorno. In altre parole la Pec può essere utilizzata al posto delle raccomandate e dei fax perché il gestore del servizio permette al mittente del messaggio di avere una ricevuta che attesta l’avvenuta spedizione e che può essere utilizzata come prova legale.

Quando si invia un messaggio attraverso la Pec si ha quindi la certezza che è stato spedito, che è stato ricevuto e che il suo contenuto non è stato modificato. Il gestore del servizio fornisce al mittente una ricevuta con data e ora di spedizione, ricevuta che può essere recuperata, anche nel caso andasse persa, chiedendone una copia sempre al gestore che è obbligato a conservarla per almeno 30 mesi.

La legge n. 2 del 28 gennaio 2009 sancisce l’obbligo di avere la PEC per imprese, aziende, liberi professionisti e Pubbliche Amministrazioni, ma può essere utilizzata anche da privati e associazioni. La Posta Elettronica Certificata può essere utilizzata per inviare circolari e direttive, ordini, contratti, fatture, convocare consigli, assemblee, giunte o per comunicare con le Pubbliche Amministrazioni.

Perché il messaggio inviato con la Pec abbia valore legale, deve essere inviato a sua volta a una casella di Posta Elettronica Certificata. Lo si può anche inviare a una casella di posta ordinaria: in questo caso il messaggio viene ugualmente recapitato ma si perde il valore legale.


Per trovare un indirizzo di Pec si può utilizzare l’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata istituito da Ministero dello Sviluppo Economico e disponibile liberamente al seguente indirizzo.

Ci sono diversi gestori che offrono la Pec: l’elenco completo può essere recuperato al seguente indirizzo. In genere il servizio di Pec è a pagamento. Aruba PEC (www.pec.it), ad esempio, offre diversi piani di abbonamento a partire da €5+Iva annui.

Ci sono però anche gestori che consentono di avere una Pec gratis per un certo numero di mesi. Register.it offre la possibilità di avere gratis la Pec Agile (www.pec.gratis/) per 3 mesi. Allo scadere il canone è di 24,90 euro/anno.


La Pec Legalmail (www.legalmail.it), invece, può essere provata gratuitamente per 6 mesi. Allo scadere dell’offerta il costo sarà di €39 +IVA per ogni anno.

Infine si può provare il servizio SpazioPec (www.spaziopec.it) che offre il pacchetto Standard gratis per un anno, e poi a €9,90 gli anni successivi.

03/05/2017

Cosa comporta essere senza fissa dimora
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Chi finisce per strada perde i diritti civili e sociali. Ma può iscriversi all’anagrafe anche con un domicilio fittizio o virtuale. A patto che sia reperibile.
Una persona senza fissa dimora è quella che si sposta da un Comune all’altro senza un punto di riferimento preciso. Ma che, comunque, ha diritto ad iscriversi all’ufficio anagrafe di un qualsiasi Comune sotto un indirizzo fittizio per poter difendere i propri diritti civili (ad esempio il diritto al voto) e sociali (come i servizi di assistenza).

Essere senza fissa dimora non equivale ad essere un senza tetto. Qual è la differenza? Quest’ultimo ha la residenza in un Comune pur non avendo un’abitazione in cui vivere. La loro residenza, dunque, può essere fissata sotto un certo cavalcavia, nella panchina di un parco oppure in un centro di accoglienza o dormitorio.

Rimanere senza fissa dimora, invece, non è sempre una questione di difficoltà economica: a volte diventa una scelta per non essere reperibili, soprattutto, per il Fisco. Tuttavia, questa decisione implica notevoli ostacoli.

Quindi, che cosa comporta essere senza fissa dimora? E quali sono i diritti di chi non ha una residenza stabile?

Essere senza fissa dimora: quali problemi

Chi finisce per strada e, quindi, si ritrova ad essere senza fissa dimora deve affrontare, oltre a problemi di natura economica e pratica, una serie di privazioni dal punto di vista normativo. Che cosa comporta essere senza fissa dimora? Comporta, in primis, perdere la propria residenza. E questo significa perdere anche una serie di diritti legati dalla legge alla residenza di un cittadino: il diritto alla salute (chi è senza fissa dimora può ricevere prestazioni solo dal Pronto soccorso), il diritto a rinnovare la propria carta d’identità o ad aprire una partita Iva, il diritto a qualsiasi tipo di prestazione previdenziale, anche se chi è senza fissa dimora ha lavorato per più di 40 anni pagando regolarmente i contributi. Infine, essere senza fissa dimora comporta anche perdere il diritto al voto.


Presso il Ministero dell’Interno esiste un apposito registro in cui vengono inserite tutte le persone che risultano senza fissa dimora.

Il diritto alla residenza fittizia o virtuale

Per ovviare tutta questa serie di problemi che comporta essere senza fissa dimora, è possibile ottenere una residenza anagrafica vincolata al possesso di un domicilio, cioè di un posto dove si vive in maniera stabile ma che non deve per forza essere un’abitazione: può trattarsi, infatti, di una stazione ferroviaria, della famosa panchina del giardino (non una qualsiasi ma proprio quella panchina) quel tale cavalcavia, addirittura una grotta, anche se non arredata.

Questo perché la natura del posto in cui si vive non può essere un impedimento per l’iscrizione all’anagrafe di un Comune. Tale ufficio, infatti, deve limitarsi a registrare la presenza stabile di una persona sul territorio comunale, anche se si trova ad essere senza fissa dimora o vive nel vagone di un treno abbandonato. Il diretto interessato può iscriversi con una residenza fittizia o virtuale utilizzando un indirizzo inesistente, cioè dichiarando di abitare in una via che, in realtà, in quel paese o città non esiste. Ogni Comune deve dotarsi di una di queste vie «virtuali» dove collocare le persone senza fissa dimora che chiedono l’iscrizione anagrafica.

Tutto così semplice? Non proprio. La legge [1] impone che, al momento dell’iscrizione anagrafica, la persona senza fissa dimora è tenuta a fornire all’ufficio comunale «gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio». In altre parole, uno si può registrare anche in una via che non esiste, purché dica esattamente dove si trova il vagone, la panchina o il container in modo da essere reperibile. Infatti, il Ministero dell’Interno ha precisato in una circolare [2] che, nella parte del modulo relativo alla dichiarazione di residenza» in cui è riportata la dicitura «Tutte le comunicazioni inerenti la presente dichiarazione dovranno essere inviate ai seguenti recapiti», la persona senza fissa dimora abituale dovrà indicare uno o più recapiti dove può essere rintracciata [3]. A questo domicilio verranno inviate la posta e le comunicazioni ufficiali (comprese quelle del Fisco).

03/05/2017

BOLLETTA IDRICA CONTESTATA. IL FORNITORE DEVE DIMOSTRARE IL FUNZIONAMENTO DEL CONTATORE ( Cass. 23699/’16)
In tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi. (Nella specie, la S.C., in applicazione del principio, ha cassato la sentenza impugnata che aveva posto a carico del somministrato la mancata prova in ordine al malfunzionamento del contatore, sebbene il somministrante avesse sostituito unilateralmente lo stesso, senza dar modo al fruitore di effettuare alcuna verifica sul suo corretto funzionamento).

02/05/2017

A LUGLIO ARRIVA LA QUATTORDICESIMA
Luglio sarà mese di quattordicesima per 3,4 milioni di pensionati: la nuova prestazione previdenziale, estesa con la legge di Bilancio anche ai pensionati oltre i 64 anni con redditi tra 1,5 e due volte il trattamento minimo, arriverà nel mese estivo. Lo conferma l'Inps con un messaggio pubblicato sul proprio portale, nel quale fornisce indicazioni per l'applicazione della normativa che aumenta l'importo per chi già lo percepiva, portandolo per chi ha oltre 25 anni di contributi (28 i lavoratori autonomi) a 655 euro. Ecco in sintesi a chi spetta e come funziona la norma sulla "somma aggiuntiva" modificata dalla legge di bilancio per il 2017:
A CHI SPETTA: ai pensionati con più di 64 anni con un reddito complessivo individuale annuo fino a 13.049,14 euro (due volte il trattamento minimo, circa 1.000 euro al mese). Non si considera, quindi il reddito del coniuge né i beni che dovesse avere il pensionato se non producono reddito. La somma viene corrisposta una volta l'anno.
QUANTO SPETTA: I pensionati con redditi fino a 9.786,86 euro annui (fino a 1,5 volte il minimo), ovvero circa 752 euro al mese per 13 mensilità, per i quali la somma aggiuntiva era già prevista dal 2007 vedranno aumentare l'importo che sarà pari a 437 euro se si hanno fino a 15 anni di contributi, a 546 euro se si hanno da 15 a 25 anni di contributi e a 655 euro se si hanno oltre 25 anni di contributi. I pensionati che hanno un reddito tra 9.786,87 euro e 13.049,14 euro riceveranno una somma variabile tra 336 euro (se hanno fino a 15 anni di contributi) e 504 euro (con più di 25 anni di contributi. Ai pensionati che hanno tra i 15 e i 25 anni di contributi verranno corrisposti 420 euro. Per i pensionati da lavoro autonomo si considerano tre anni di contributi in più rispetto ai dipendenti.
CIRCA 3,4 MLN PENSIONATI INTERESSATI: sono circa 2,125 milioni i pensionati con redditi individuali fino a 1,5 volte il trattamento minimo e 1,25 milioni i pensionati con redditi tra 1,5 e due volte il minimo.
QUANDO ARRIVA SOMMA: la quattordicesima viene corrisposta insieme al rateo di luglio se si perfeziona il requisito anagrafico nel primo semestre mentre sarà corrisposta a dicembre se si raggiungono i 64 anni nel secondo semestre del 2017. Il beneficio viene erogato "in via provvisoria sulla base dei redditi presunti" e sarà verificato appena si conosceranno le informazioni consuntivate dei redditi 2016, "o nel caso di prima concessione, del 2017".
PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI ALLA NOSTRA SEDE DI MONTESARCHIO VIA VITULANESE 13 ..0824838100

27/04/2017

Agenzia delle Entrate non risponde all’istanza ex Legge n. 228/2012 : la CTP di Milano annulla credito tributario di oltre € 350.000 .

27/04/2017

RECLAMO - MEDIAZIONE TRIBUTARIA
Elevato da € 20.000 ad € 50.000 il valore delle controversie entro il quale è prevista , a pena di improcedibilità del ricorso, la " mediazione tributaria ".
Tale modifica si applica agli atti impugnabili notificati a decorrere dal 01 gennaio 2018.
( Decreto Legge 24 aprile 2017 n. 50, Art. 10 )

Ricongiungimento familiare e accesso agli atti: ministero della difesa condannato anche a risarcire i danni a un militar...
27/04/2017

Ricongiungimento familiare e accesso agli atti: ministero della difesa condannato anche a risarcire i danni a un militare

- Avviso importante per i militari: splendida sentenza da conservare nel proprio archivio personale. Tante volte mi sono imbattuto su pronunce del Consiglio di Stato in materia di ricongiungimento familiare per militari: questa volta il commento ricade sull'ottima sentenza di giugno, la n. 2270/2016, che fa giustizia finalmente sulla questione del trasferimento per ricongiungimento con la famiglia.
C'è subito da premettere che il bello del pensiero del massimo organo giudicante amministrativo emerge dall'autentica "demolizione" dell'appello proposto dal Ministero della Difesa avverso la sentenza di accoglimento per il Militare, già resa nella prima fase della causa dal Tar di Milano (la n. 1811/14).
E' risaputo: quando si tratta di decidere sul trasferimento per ricongiungimento del militare l'Amministrazione, facendo leva sulla discrezionalità accordatagli dall'Ordinamento, gioca le sue carte e mette all'angolo il povero dipendente il quale, bisogna dirlo, più di qualche volta si scoraggia ed abbandona il campo senza reiterare le proprie legittime istanze.

Sbagliato: bisogna insistere se ricorrono i presupposti voluti dalla legge.



Ecco quindi la vicenda che, pur se narrata nei suoi tratti essenziali, merita questo commento vista l'indubbia utilità per le centinaia o migliaia di militari che si trovano, o possono trovarsi in futuro, nella stessa situazione del ricorrente.

Diritto al trasferimento, accesso agli atti e risarcimento danni
Come accennato, siamo in tema di trasferimento di militare per ricongiungimento al coniuge.

Ora, da una parte l'art. 398 del Regolamento Generale dell'Arma dei Carabinieri riconosce a sottufficiali, appuntati e carabinieri, che aspirino al trasferimento per fondati e comprovati motivi, la possibilità di presentare apposita istanza, indipendentemente dal periodo di permanenza minima nel reparto di appartenenza, dall'altra l'art. 42 bis d.lgs. n. 151/01 prevede che il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche....può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato....

Leggendo le carte del processo vediamo che al primo diniego dell'Amministrazione (notificato al ricorrente dopo l'invio dell'istanza ex art. 398 R.G.A.) ne segue un altro all'esito dell'inoltro di una diversa istanza, questa volta introdotta ai sensi dell'art. 42 bis D. Lgs. n. 151/01.


Inutile dire che le motivazioni dell'Arma sono risibili: basti pensare che sulla domanda ex art. 42 bis giunge tranquillamente a negarne l'applicabilità al personale militare!

Ad ogni modo, ricevuti i due rigetti il Militare (un Carabiniere) propone ricorso al Tar che già con l'accoglimento dell'istanza cautelare impone all'amministrazione di riesaminare le istanze di trasferimento; decisione confermata anche dal C.d.S.

Il Tar va oltre e fa il punto anche sulla questione dell'accesso agli atti negato al ricorrente, bacchettando sonoramente il Ministero della Difesa in quanto non ha consentito la consultazione e l'estrazione di copia dei trasferimenti ex art. 398 R.G.A. già disposti negli anni precedenti, delle decisioni di accoglimento o di rigetto, dei piani occupazionali, delle piante organiche con indicazione analitica delle carenze di personale.

In buona sostanza: la sentenza è favorevole al ricorrente su tutti i piani, tanto che il Comando provvede all'assegnazione per il triennio come prevista dall'art. 42 bis. Non ultimo, la pronuncia di primo grado condanna pure l'Amministrazione al risarcimento del danno in favore del militare ricorrente, vista la condotta tenuta nella gestione del dossier dell'interessato.

In secondo grado: il Ministero della Difesa soccombe

Tra i vari aspetti della vicenda, la spina nel fianco dell'Amministrazione è rappresentata dalla questione dell'accesso agli atti: ritiene infatti la parte appellante che non si può autorizzare il militare ad accedere indiscriminatamente alla massa di dati e documenti oggetto delle istanze, in quanto non vi è prova del "collegamento concreto" tra gli interessi del soggetto richiedente e l'affare amministrativo al quale tali documenti si riferiscono e di cui si chiede l'ostensione.
Inoltre queste richieste non devono rappresentare un intralcio all'attività di gestione della macchina amministrativa.
Infine, consentire l'accesso equivale a mettere in pericolo la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni internazionali.

Sul piano invece del trasferimento tout court ritiene che debbano essere valutate le preminenti esigenze dell'amministrazione, sia pur in un contesto dove si cerca un bilanciamento tra risorse umane e minor sacrificio possibile per l'interessato.

L'appello viene respinto e il Militare ha la meglio anche in questa fase.

La decisione in parole semplici:

Il Consiglio di Stato è chiarissimo: deve essere garantito al richiedente l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza è necessaria per curare o difendere i propri interessi giuridici.
Si tratta di un principio che va salvaguardato al di la delle esigenze di protezione dei dati sulla sicurezza nazionale o simili.
In pratica: le esigenze di segretezza cedono il passo al diritto di difendersi reclamato dal ricorrente nel caso in cui i documenti richiesti siano necessari a tal fine (come si è verificato nel caso in commento, dove i documenti sono necessari per contrastare i dinieghi opposti alle plurime domande di trasferimento).

Riassumendo: cosa fare in casi simili?
Accertarsi che ci sono tutti i presupposti voluti dalle norme sul trasferimento per il ricongiungimento familiare e, nel caso si riceva la notifica del diniego priva di valide motivazioni, reagire proponendo il ricorso amministrativo.

Quotidiano del diritto, con notizie sempre aggiornate, guide, sentenze della Cassazione e di merito, leggi, formulari e risorse giuridiche.

27/04/2017

Potranno tagliare tutti i fiori ma non fermeranno mai la primavera..."
(Pablo Neruda)

27/04/2017

Domiciliari, è evasione non rispondere al citofono

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Non rispondere più volte al citofono costituisce comportamento vietato per chi è ai domiciliari e configura l’evasione.
Per chi è agli arresti domiciliari c’è l’obbligo di rispondere anche al citofono: se, nel giro di diversi minuti, in occasione della verifica da parte delle Forze dell’Ordine del rispetto della misura, l’interessato non risponde ai plurimi tentativi di contatto tramite il campanello del citofono si configura il reato di evasione. A dirlo è la Corte di Appello di Cagliari con una recente sentenza [1].

La giurisprudenza si è mostrata più volte particolarmente rigorosa nell’interpretare il reato di evasione. Anche uscire nel giardino con le pantofole è stato ritenuto un comportamento vietato dalla legge. E così per chi cerca di rincorrere il cane scappato dal cancello o deve accompagnare un parente all’ospedale. Condannato anche l’uomo che, costretto ai domiciliari, corre dalla vicina di casa per misurare il tasso di glicemia in quanto affetto da diabete [2]. Tutto ciò che possa far ritenere che il soggetto tenuto ai domiciliari abbia violato l’ordine di restare in casa fa scattare l’ulteriore procedimento penale per evasione.

Con la sentenza in commento si è chiarito che il soggetto sottoposto agli arresti domiciliari che non risponde al citofono in occasione di un controllo notturno da parte delle Forze dell’ordine commette reato di evasione. Difatti la mancata risposta al citofono per un rilevante lasso temporale è indice dell’allontanamento senza autorizzazione dal luogo di esecuzione della misura restrittiva.


Nel caso di specie, l’imputato non ha risposto ai ripetuti tentativi di chiamata fatti nell’arco di circa 10 minuti: esclusa così tanto la possibilità che l’uomo fosse sotto la doccia e non sentisse il campanello quanto che si fosse addormentato, posto che la ripetizione delle “bussate” poteva svegliare una persona media, caduta in un sonno “non patologico”.

La Cassazione [3] ha anche chiarito che, in tema di evasione dagli arresti domiciliari, deve intendersi per «abitazione» il luogo in cui la persona conduce la propria vita domestica e privata con esclusione di ogni altra appartenenza (aree condominiali, dipendenze, giardini, cortili e spazi simili) che non sia di stretta pertinenza dell’abitazione e non ne costituisca parte integrante, al fine di agevolare i controlli di polizia sulla reperibilità dell’imputato, che devono avere il carattere della prontezza e della non aleatorietà. È così irrilevante il fatto che l’uomo costretto ai domiciliari sia stato beccato sì sulla strada, ma nei pressi del portone di ingresso dell’abitazione [4].

27/04/2017

Perché e come comprare un’auto in Romania?
Perché e come comprare un’auto in Romania?
Uno dei motivi principali che spingono sempre più persone a decidere di comprare una macchina in Romania è sicuramente la possibilità di risparmio che questa soluzione offre, anche fino al 25% rispetto ai prezzi praticati in Italia. Ma prima di farsi prendere dall’entusiasmo, è opportuno informarsi bene su quello che tale scelta comporta.
Acquistare l’auto in Romania: come?

Innanzitutto l’Iva applicata dai concessionari sulle auto nuove: in Romania viene applicata una aliquota del 19%.

Trattandosi di un Paese all’interno della Comunità Europea non vi saranno, invece, problemi legati alla dogana. Scelta conveniente è quella di acquistare l’auto in Romania e successivamente immatricolarla in Italia, recandosi presso uno sportello della Motorizzazione Civile muniti della fattura di acquisto regolarmente tradotta per ottenere le targhe da portare in Romania al momento del ritiro del mezzo. Per quanto riguarda la traduzione, si può fare affidamento sullo Sportello Telematico che, dietro pagamento di un piccolo compenso, effettuerà la traduzione per voi.

Una volta ottenute le targhe, ci si può tranquillamente recare in Romania: al ritiro si applicheranno sulla vettura e si potrà ripartire per l’Italia. Se, invece, non si è ancora provveduto all’ immatricolazione, potrete richiedere una assicurazione temporanea che permetterà di ottenere una targa di prova che avrà validità qualche giorno, il tempo di effettuare l’immatricolazione definitiva.


Se non ci si può recare personalmente in Romania, si può contare sul valido supporto di uffici specializzati in import/export, che si occuperanno di portare fisicamente in Italia la vostra vettura, verificando previamente la serietà del venditore, facendosi inviare possibilmente foto dell’auto che state contrattando e, in caso di dubbi, affidandosi ad una agenzia di pratiche automobilistiche situata in prossimità del venditore.

26/04/2017

CONSULENZA LEGALE
AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO
SPORTELLO DI MONTESARCHIO
Tutelare i più deboli.

24/04/2017

L’amministratore di sostegno è una figura istituita per quelle persone che, per effetto di un’infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovano nell’impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi.
Gli anziani e i disabili, ma anche gli alcolisti, i tossicodipendenti, le persone detenute, i malati terminali possono ottenere, anche in previsione di una propria eventuale futura incapacità, che il giudice tutelare nomini una persona che abbia cura della loro persona e del loro patrimonio.
Per richiedere l’amministrazione di sostegno si deve presentare un ricorso.
Il ricorso può essere proposto:
•dallo stesso soggetto beneficiario, anche se minore, interdetto o inabilitato
•dal coniuge
•dalla persona stabilmente convivente
•dai parenti entro il quarto grado
•dagli affini entro il secondo grado
•dal tutore o curatore
•dal pubblico ministero
I responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona, se sono a conoscenza di fatti tali da rendere opportuna l'apertura del procedimento di amministrazione di sostegno, sono tenuti a proporre al giudice tutelare il ricorso o a fornirne comunque notizia al pubblico ministero.
L’amministratore di sostegno viene nominato con un decreto del giudice tutelare.
Il decreto di nomina dell'amministratore di sostegno deve contenere l'indicazione:
•delle generalità della persona beneficiaria e dell'amministratore di sostegno
•della durata dell'incarico, che può essere anche a tempo indeterminato
•dell'oggetto dell'incarico e degli atti che l'amministratore di sostegno ha il potere di compiere in nome e per conto del beneficiario
•degli atti che il beneficiario può compiere solo con l'assistenza dell'amministratore di sostegno
•dei limiti, anche periodici, delle spese che l'amministratore di sostegno può sostenere con utilizzo delle somme di cui il beneficiario ha o può avere la disponibilità
•della periodicità con cui l'amministratore di sostegno deve riferire al giudice circa l'attività svolta e le condizioni di vita personale e sociale del beneficiario.
La scelta dell'amministratore di sostegno avviene con esclusivo riguardo alla cura ed agli interessi della persona del beneficiario.
Nella scelta della persona da nominare amministratore di sostegno, il giudice tutelare preferisce, se possibile:
•il coniuge che non sia separato legalmente
•la persona stabilmente convivente
•il padre, la madre
•il figlio
•il fratello o la sorella
•il parente entro il quarto grado
•il soggetto designato dal genitore superstite con testamento, atto pubblico o scrittura privata autenticata.
Non possono ricoprire le funzioni di amministratore di sostegno gli operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario.

Indirizzo

Via Variante, 66
Avellino
83012

Telefono

0824836994

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