Avvocato Rosa Frullone-Matrimonialista-Avellino

Avvocato Rosa Frullone-Matrimonialista-Avellino Civile Corso Biennale di Scuola del Notariato-Dott.

# Avvocato abilitato alle Magistrature Superiori Abilitata alla professione forense da 30 anniLaureata in giurisprudenza con lode il 27.9.87 con t

esi in Diritto Privato Relatore Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Buonocore-cui segue:Collaborazione con la Cattedra di Diritto Privato Università degli Studi di SalernoCorso biennale di perfezionamento in Diritto Privato Corso biennale di perfezionamento in Diritto e proc. Guido CapozziTitolare di Studio Legale dal 1991 -Diritto Civile-Diritto di Famiglia-Lavoro e Prev.Dal 2008 si dedica esclusivamente di Diritto di Famiglia per giudizi e consulenze individuali e di coppia anche in associazione con psicoterapeuta.Docente in corsi di formazione -Corsi di formazione in materia di affido condiviso e mediazione familiareGià membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i MinoriIscritta nell’Albo degli Avvocati di Famiglia e del PatrocinioCollabora con riviste giuridiche in materia di diritto di famiglia
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25/06/2026
29/05/2026

TFR e Divorzio (Cass. Ord. n. 14454/2026): cosa succede se l'ex coniuge sposta le somme in un Fondo Pensione? Rilevanza del criterio temporale

La complessa architettura dei rapporti patrimoniali successivi alla crisi coniugale si arricchisce di un tassello nomofilattico di straordinaria rilevanza pratica. La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14454 del 15 maggio 2026 (Presidente Giusti, Relatore Reggiani), ha risolto un contrasto interpretativo cruciale, fissando un preciso discrimine temporale per l'inclusione delle somme confluite nella previdenza complementare all'interno del calcolo della quota TFR spettante all'ex coniuge.

Il nodo del contendere ruota attorno all'applicazione dell'articolo 12-bis della legge n. 898/1970: la quota del 40% dell’indennità di fine rapporto spetta all'ex coniuge (purché titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze) anche se il lavoratore ha destinato, in tutto o in parte, quelle somme a un fondo pensione integrativo?

La natura giuridica e il rischio elusivo
Ribaltando la decisione della Corte d'Appello di Roma — la quale aveva inizialmente escluso tali somme dal calcolo, ritenendo che una volta confluite nel fondo pensione perdessero la loro natura retributiva per assumere una veste prettamente previdenziale —, la Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso della ex moglie, richiamando i principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6229/2024. I punti cardine della pronuncia si articolano in una rigorosa ricostruzione sistematica:

Natura retributiva differita: Fino al momento dell'effettiva erogazione della prestazione pensionistica complementare, le quote di trattamento di fine rapporto mantengono la loro originaria natura retributiva e non previdenziale. Si tratta di stipendio maturato anno dopo anno.

Funzione compensativa: Il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto si fonda sul contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro durante la convivenza matrimoniale. Sottrarre tali somme al computo significherebbe svuotare di significato la tutela del coniuge economicamente più debole.

Prevenzione di condotte elusive: Escludere radicalmente dal calcolo le somme conferite nella previdenza complementare offrirebbe uno strumento agevole per aggirare la disciplina di tutela, consentendo a un coniuge di far "sparire" il TFR maturato durante il matrimonio semplicemente dirottandolo verso un fondo integrativo dopo l'insorgere della crisi coniugale.

Il principio di diritto e il criterio temporale
Per garantire l'equilibrio tra le parti e la certezza del diritto, la Suprema Corte ha dettato una regola netta guidata dal momento della proposizione della domanda di divorzio:

Conferimento avvenuto prima della domanda di divorzio: Le somme sono escluse dal computo ex art. 12-bis. In questo caso, la destinazione previdenziale si è consolidata durante la fisiologia del rapporto matrimoniale, nell'ambito delle scelte condivise della vita in comune.

Conferimento avvenuto dopo la domanda di divorzio: Le somme sono incluse nel computo. Prevale la natura di retribuzione differita maturata in costanza di matrimonio e legata al periodo di convivenza, a tutela della funzione compensativa della norma.

La decisione impone un'analisi ancora più profonda e rigorosa delle movimentazioni patrimoniali e della cronologia dei conferimenti previdenziali fin dalle prime battute della fase contenziosa, per garantire che la verità documentale emerga con chiarezza e che i diritti assistiti vengano tutelati con giustizia. Avv.Rosa Frullone

07/05/2026

LE INDAGINI INVESTIGATIVE NELLA SEPARAZIONE: AMMESSE SOLO SE TESE A PROVARE L'ORIGINE DELL'IRRIMEDIABILE DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO CONIUGALE

Con la sentenza n. 11956 del 30 aprile 2026 la Prima Sezione Civile della Cassazione torna su un tema che divide prassi e difensori: quando vale davvero una relazione investigativa in un giudizio di separazione con addebito?

La risposta è netta: vale quando dimostra l'origine dell'irrimediabile deterioramento del rapporto coniugale. Non quando serve a denigrare l'altro coniuge.

IL CASO

La moglie viene raggiunta da un addebito confermato sia in primo grado che in appello. La relazione investigativa prodotta dal marito risale al dicembre 2020, ma il ricorso per separazione era stato depositato già a settembre dello stesso anno. La donna contesta: un'indagine successiva al ricorso non può provare nulla di anteriore. Produce una lettera del 9 settembre 2020 a riprova della crisi già in atto. La psicoterapeuta di coppia tace, opponendo il segreto professionale.

La Cassazione non le dà ragione.

Le fotografie allegate alla relazione — effusioni amorose inequivocabili — avevano permesso alla Corte d'Appello di Ancona di accertare, in modo logico e motivato, che quella relazione extraconiugale era iniziata prima della crisi formalmente dichiarata. Non era un ragionamento congetturale: era una deduzione sorretta da dati obiettivi.

La Cassazione conferma: la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il punto cruciale — e spesso trascurato — è questo: l'indagine investigativa ha valore solo quando consente di ricostruire quando e perché il rapporto coniugale è diventato irrimediabilmente compromesso.

Prima di incaricare un investigatore privato, il difensore deve porsi una domanda sola: questa indagine aiuterà il giudice a stabilire l'origine del deterioramento del rapporto coniugale?

Se la risposta è no, l'indagine è inutile. E non solo processualmente: un'indagine commissionata per demolire l'altro coniuge senza contribuire alla prova del nesso causale pone seri interrogativi sul piano deontologico e morale.

Su questo la giurisprudenza è costante. Cass. n. 1938/2026 ha ritenuto decisivo, ai fini dell'addebito, il fatto che la moglie avesse pianto nell'apprendere del tradimento del marito: un dettaglio raccolto durante l'indagine, poi riferito da un testimone, che ha dimostrato come l'affectio coniugalis fosse ancora viva.

L'indagine deve illuminare il rapporto, non bruciarlo. Dietro ogni giudizio di separazione c'è stato un rapporto d'amore. Il rispetto per ciò che è stato non è debolezza difensiva: è il presupposto di una difesa che sa distinguere tra tutelare il proprio cliente e denigrare l'altro.

Produrre atti il cui unico scopo sia svilire la controparte, esporla al pubblico ludibrio, trasformare un giudizio civile in una gogna non è capacità professionale ,ma è la prova di esserne privi e di non aver mai compreso che rispetto e dignità sono il fondamento di ogni difesa che meriti questo nome.

Avv.Rosa Frullone

05/05/2026

Addebito della separazione: le violenze fisiche non sono equiparabili all'infedeltà coniugale

Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10281

Il Tribunale di Foggia aveva addebitato la separazione a entrambi i coniugi: al marito per le reiterate violenze fisiche e verbali inflitte alla moglie e al figlio minore; alla moglie per la relazione extraconiugale . La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Bari, ha chiarito perché quella equiparazione fosse giuridicamente insostenibile.

Il Tribunale di Foggia aveva operato una compensazione simmetrica tra i torti dei coniugi, ponendo sullo stesso piano la relazione extraconiugale della moglie e le violenze fisiche e verbali del marito. È esattamente questo ragionamento che la Cassazione demolisce alla radice.

L'addebito della separazione presuppone, che la condotta contraria ai doveri coniugali sia stata causa efficiente della crisi irreversibile dell'unione;ma prima di accedere al giudizio causale, il giudice è tenuto a verificare se le condotte che intende porre a confronto appartengano alla stessa categoria giuridica e siano tra loro qualitativamente comparabili.

È questo il passaggio che il Tribunale aveva omesso e che la Cassazione ripristina con fermezza

Le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei posti in essere dall'altro coniuge. Lo afferma la Cassazione richiamando il principio già enunciato da Cass., 18 dicembre 2023, n. 35249, che qui trova piena conferma ed applicazione.

Non siamo in presenza di una valutazione quantitativa , ma di una valutazione qualitativa che precede e assorbe ogni altra considerazione. Le violenze fisiche e verbali reiterate, con percosse, minacce di morte, umiliazioni e aggressioni inflitte anche al figlio minore, costituiscono la violazione più grave dei doveri nascenti dal matrimonio, quella che attinge alla sfera fisica e psichica della persona nella sua dimensione più elementare e costituzionalmente protetta.

L'infedeltà coniugale viola il dovere di fedeltà sancito dall'art. 143 c.c. e può integrare causa di addebito. Ma appartiene a una categoria di illecito endofamiliare radicalmente diversa, per natura e per offensività.

Porre le due condotte sullo stesso piano non è soltanto un errore di metodo che inficia la struttura del ragionamento giuridico: è prima ancora un errore di valutazione.

Le violenze fisiche e verbali reiterate e la relazione extraconiugale non sono equiparabili né moralmente né giuridicamente.

Confonderle in un giudizio compensativo significa stravolgere la gerarchia dei valori che l'ordinamento pone a fondamento della convivenza familiare e, prima ancora, della dignità della persona.

Occorre aggiungere un elemento decisivo: secondo Cass. 35249/2023, l'accertamento delle violenze esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge vittima. Non si tratta di una facoltà discrezionale. È una conseguenza giuridica automatica.

Il Tribunale di Foggia non aveva semplicemente sbagliato nel valutare: aveva comparato ciò che non poteva e non doveva essere comparato.

La compensazione reciproca dell'addebito era dunque inammissibile già sul piano logico-giuridico, prima ancora di esaminare la sequenza temporale degli eventi.

A questo argomento - che da solo era già sufficiente a escludere l'addebito alla moglie-si aggiunge la verifica cronologica, che ne costituisce conferma e non premessa. Le violenze risalivano al secondo semestre del 2018; la relazione della moglie era iniziata almeno dall'8 aprile 2019, quando il matrimonio era già entrato in crisi irreversibile per fatto esclusivo del marito.

Viene meno così, in via aggiuntiva, anche il nesso causale tra la condotta adulterina e la rottura dell'unione: ma è bene chiarire che, anche in assenza di questo dato cronologico, il principio di non equiparabilità avrebbe già reso impossibile la parificazione dei torti.

Il marito aveva eccepito che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era ancora pendente, privo di sentenza di condanna. Addebitargli la separazione su fatti non ancora definitivamente accertati in sede penale - sosteneva- avrebbe violato il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La Cassazione respinge l'eccezione: la presunzione di innocenza opera esclusivamente nell'ambito del processo penale e non vincola il giudice civile (Cass. 24726/2024). Quest'ultimo procede a una valutazione autonoma dei comportamenti delle parti, avvalendosi di tutti gli elementi disponibili - compresi quelli raccolti nel corso delle indagini penali - per formare il proprio convincimento, indipendentemente dall'esito e dalla definitività del procedimento penale.

La mera pendenza del procedimento penale non sospende né limita il giudizio civile sull'addebito della separazione.

Avv. Rosa Frullone

04/05/2026

L'allontanamento dall'abitazione coniugale costituisce motivo di addebito, nonostante la "tolleranza" del coniuge

Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2026, n. 10859

Dietro ogni procedimento di separazione si cela una precisa vicenda umana e relazionale. In quella esaminata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, la crisi insorge immediatamente dopo il viaggio di nozze: la moglie, invece di stabilirsi a Milano — dove il marito viveva e lavorava stabilmente, in un appartamento di sua esclusiva proprietà in cui la coppia aveva già sperimentato una convivenza prematrimoniale — rientra a Roma, nella casa dei propri genitori. E lì rimane.

Tale condotta non risultava supportata da ragioni professionali, non essendo all'epoca la donna impegnata in una stabile occupazione a Roma, né da ragioni di salute legate alla sopravvenuta gravidanza (in assenza di prova di una gestazione difficile tale da richiedere l'assistenza della famiglia d'origine). Soprattutto, non è emerso alcun accordo tra i coniugi sul trasferimento della residenza comune. I giudici di merito, con statuizione confermata in sede di legittimità, hanno accertato che la casa coniugale era stata individuata a Milano, e che la scelta del rientro a Roma era rimasta unilaterale, consapevole e protratta nel tempo.

Sebbene il codice civile non utilizzi espressamente il termine "abbandono", l'art. 143 c.c. sancisce l'obbligo di coabitazione tra i coniugi. L'allontanamento dalla residenza familiare, se attuato unilateralmente e senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce di per sé una violazione del dovere di convivenza.

Sotto il profilo processuale, tale condotta è sufficiente a fondare la domanda di addebito della separazione: essa determina una presunzione di addebito, in quanto interrompe la comunione materiale e spirituale dei coniugi e rende, per definizione, impossibile la prosecuzione della convivenza. Spetta quindi alla parte che si è allontanata l'onere di provare la sussistenza di una giusta causa.

Il coniuge che si è allontanato può superare la presunzione di addebito dimostrando una delle seguenti circostanze:

-La sussistenza di una giusta causa (art. 146 c.c.): la presenza di situazioni di fatto incompatibili con la protrazione della convivenza;

-La provocazione: la dimostrazione che l'allontanamento sia stato l'effetto del comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri del matrimonio;

-L'anteriorità della crisi: la prova che la convivenza fosse già divenuta intollerabile per ragioni preesistenti e indipendenti dall'allontanamento.

Nel caso esaminato le giustificazioni addotte dalla ricorrente non hanno trovato un riscontro probatorio adeguato.

La tolleranza del coniuge
Un profilo di particolare interesse attiene al comportamento del marito nel periodo successivo all'allontanamento della moglie. L'uomo aveva continuato a recarsi a Roma nel tentativo di mantenere il legame e non aveva adito immediatamente le vie giudiziali. La difesa della moglie deduceva che tale tolleranza dimostrasse come la convivenza non fosse divenuta intollerabile.

La Cassazione ha rigettato tale impostazione, ribadendo due principi cardine:

I doveri nascenti dal matrimonio hanno carattere indisponibile. Pertanto, la sopportazione della condotta altrui non può essere interpretata come una rinuncia implicita all'adempimento di tali obblighi.

La sopportazione di comportamenti contrari ai doveri coniugali può essere considerata dal giudice, insieme ad altri elementi, quale mero indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis fosse già venuta meno da tempo. Tuttavia, se non si prova il nesso tra la crisi preesistente e la rottura del rapporto, la tolleranza non esclude l'illiceità dell'allontanamento.

Avv. Rosa Frullone

28/04/2026

Assegno divorzile: la Cassazione rafforza il principio presuntivo-Cass. Sez. I Civ., n. 10272 del 20 aprile 2026

Nel post del 3 marzo scorso, dedicato all'ordinanza n. 18693 del 9 luglio 2025, avevo analizzato come la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione avesse messo in primo piano il meccanismo presuntivo come strumento legittimo -e spesso necessario - per accertare il contributo endofamiliare del coniuge richiedente l'assegno. Avevo concluso che le presunzioni non sono un espediente per aggirare la prova, ma la risposta dell'ordinamento a fatti che, per loro natura, non lasciano tracce documentali.
La sentenza n. 10272 del 20 aprile 2026, Sezione I Civile, dimostra che quella non era un'apertura episodica, ma il consolidarsi di un preciso orientamento.
La pronuncia si colloca con esattezza nell'alveo tracciato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 e dall'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 11504/2017 - la cosiddetta sentenza Grilli -: l'assegno divorzile, disciplinato dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, non è più ancorato alla conservazione del tenore di vita matrimoniale -parametro che la giurisprudenza di legittimità considera ormai definitivamente superato - ma si articola in una funzione tripartita: assistenziale, compensativa e perequativa. Non è una novità di principio. È una novità di metodo: la sentenza n. 10285/2026 entra nel merito di come si provi ciascuna di queste funzioni, e lo fa con una precisione che vincola tanto la difesa quanto il giudice nella valutazione del materiale istruttorio.
Il nodo centrale è sempre lo stesso: il nesso causale tra lo squilibrio economico esistente al momento dello scioglimento del vincolo e le scelte di conduzione della vita familiare. Nesso che - come già evidenziato nel post del 3 marzo commentando l'ord. n. 18693/2025 -raramente si presta a una prova documentale diretta, perché l'organizzazione del menage familiare non si formalizza in contratti, non si archivia in fascicoli, non lascia quietanze. La Corte ribadisce con fermezza che questo nesso può essere accertato per via presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso indizi gravi, precisi e concordanti: la durata del matrimonio, la divisione dei ruoli, l'andamento reddituale speculare tra i coniugi, le interruzioni lavorative del richiedente in corrispondenza di eventi familiari significativi.
Per la difesa del coniuge richiedente, questo non rappresenta una attenuazione dell'onere probatorio ma una ridefinizione del suo oggetto. Non si tratta di dimostrare cosa sarebbe potuto accadere - le carriere virtuali, i contratti mai firmati, la probatio diabolica che la Corte d'Appello di Bologna aveva preteso nel caso deciso dall'ord. n. 18693/2025- ma di ricostruire con rigore ciò che è realmente accaduto: chi si è occupato dei figli, chi ha rinunciato a trasferimenti o promozioni, chi ha garantito la stabilità logistica che ha consentito all'altro di accumulare carriera e patrimonio. Da questi fatti storici, documentabili e testimoniabili, si trae la conclusione logica.
Sul versante opposto, il principio di autoresponsabilità funge da contrappeso necessario. La giurisprudenza nega l'assegno al coniuge che, pur potendo lavorare, abbia rinunciato a opportunità professionali per inerzia o per scelte estranee alle esigenze familiari condivise. Ma -e questo è il punto che non va mai perso di vista- quel principio non può essere applicato in modo punitivo a danno di chi ha sacrificato le proprie potenzialità reddituali nell'interesse del nucleo. Il giudice non può ignorare la storia matrimoniale complessiva. Ignorarla non è rigore. È ingiustizia.
La fine di un matrimonio è la dissoluzione di un progetto economico comune. La fine di un matrimonio è la dissoluzione di un progetto economico comune. Garantire che quella dissoluzione avvenga nel rispetto del contributo che ciascuno ha dato non è un atto di generosità, è un atto di giustizia.
Avv. Rosa Frullone
Studio Legale Corso Europa 219 Avellino
Separazione e divorzio ·
[email protected]

28/04/2026

Arricchimento senza causa e crisi coniugale: il confine tra il dovere di contribuzione e il diritto all'indennizzo

​La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8793) interviene con grande lucidità su uno degli aspetti più delicati che emergono al termine di una convivenza matrimoniale: la gestione degli esborsi economici importanti sostenuti da un coniuge a favore dell'altro.

​Nel corso della vita familiare, le attribuzioni patrimoniali si fondono naturalmente con il progetto di vita comune.

La Suprema Corte ribadisce infatti un principio di partenza: le spese affrontate durante il matrimonio si presumono irripetibili, in quanto compiute in adempimento del reciproco dovere di contribuzione alla famiglia.

​Tuttavia, quando si agisce per ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa, la legge offre uno strumento per ripristinare la giustizia e l'equilibrio patrimoniale.

Per superare la presunzione di gratuità, chi richiede la restituzione non può limitarsi a dimostrare di aver speso di più (la mera "superiorità quantitativa"), ma ha l'onere di provare, in alternativa:

​-L'esistenza di un accordo specifico alla base del versamento (es. un prestito, un finanziamento o un chiaro patto di restituzione);

-La netta sproporzione dell'apporto economico rispetto alle proprie effettive sostanze e alla propria capacità reddituale nel momento esatto in cui la somma è stata versata.
​L'ordinanza chiarisce inoltre tre passaggi tecnici di fondamentale importanza:

​Sussidiarietà dell'azione: L'azione di arricchimento è sussidiaria, ma tale limite va valutato nella concretezza del caso e non in astratto (come già tracciato dalle Sezioni Unite n. 33954/2023). Non è sufficiente ipotizzare una via legale alternativa se questa, fin dall'inizio, risulta del tutto infondata.

​Nessuna presunzione di donazione: Il semplice fatto di essere coniugi non implica automaticamente la volontà di donare per pura liberalità. Gli spostamenti patrimoniali sono spesso sorretti dalla "causa familiare", un fondamento logico e giuridico che esclude di per sé la donazione indiretta.

Il caso concreto
La pronuncia assume un significato ancora più profondo osservando la vicenda reale: la Corte ha confermato la condanna di un marito a restituire oltre 490.000 euro all'ex moglie.

Quest'ultima, pur essendo del tutto priva di reddito all'epoca dei fatti, aveva contribuito in maniera determinante e totale all'acquisto della casa familiare, che era stata però intestata esclusivamente al marito.

​In questo scenario, il sacrificio economico della donna è stato ritenuto oggettivamente e gravemente sproporzionato rispetto alle sue risorse.

È emersa così la verità fattuale: la presunzione del dovere di contribuzione è stata superata dalla palese ingiustizia di un arricchimento a senso unico, restituendo dignità e tutela a chi, nel progetto familiare, aveva investito tutto il proprio patrimonio

Avv.Rosa Frullone

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