Avvocato Rosa Frullone-Matrimonialista-Avellino

Avvocato Rosa Frullone-Matrimonialista-Avellino Civile Corso Biennale di Scuola del Notariato-Dott.

# assegno # migliore avvocato # Avvocato abilitato alle Magistrature Superiori Abilitata alla professione forense da 30 anniLaureata in giurisprudenza con lode il 27.9.87 con tesi in Diritto Privato Relatore Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Buonocore-cui

segue:Collaborazione con la Cattedra di Diritto Privato Università degli Studi di SalernoCorso biennale di perfezionamento in Diritto Privato Corso biennale di perfezionamento in Diritto e proc. Guido CapozziTitolare di Studio Legale dal 1991 -Diritto Civile-Diritto di Famiglia-Lavoro e Prev.Dal 2008 si dedica esclusivamente di Diritto di Famiglia per giudizi e consulenze individuali e di coppia anche in associazione con psicoterapeuta.Docente in corsi di formazione -Corsi di formazione in materia di affido condiviso e mediazione familiareGià membro dell’Osservatorio Nazionale sul Diritto di Famiglia e dell’Associazione Italiana degli Avvocati per la Famiglia e per i MinoriIscritta nell’Albo degli Avvocati di Famiglia e del PatrocinioCollabora con riviste giuridiche in materia di diritto di famiglia
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29/05/2026

TFR e Divorzio (Cass. Ord. n. 14454/2026): cosa succede se l'ex coniuge sposta le somme in un Fondo Pensione? Rilevanza del criterio temporale

La complessa architettura dei rapporti patrimoniali successivi alla crisi coniugale si arricchisce di un tassello nomofilattico di straordinaria rilevanza pratica. La Suprema Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 14454 del 15 maggio 2026 (Presidente Giusti, Relatore Reggiani), ha risolto un contrasto interpretativo cruciale, fissando un preciso discrimine temporale per l'inclusione delle somme confluite nella previdenza complementare all'interno del calcolo della quota TFR spettante all'ex coniuge.

Il nodo del contendere ruota attorno all'applicazione dell'articolo 12-bis della legge n. 898/1970: la quota del 40% dell’indennità di fine rapporto spetta all'ex coniuge (purché titolare di assegno divorzile e non passato a nuove nozze) anche se il lavoratore ha destinato, in tutto o in parte, quelle somme a un fondo pensione integrativo?

La natura giuridica e il rischio elusivo
Ribaltando la decisione della Corte d'Appello di Roma — la quale aveva inizialmente escluso tali somme dal calcolo, ritenendo che una volta confluite nel fondo pensione perdessero la loro natura retributiva per assumere una veste prettamente previdenziale —, la Prima Sezione Civile ha accolto il ricorso della ex moglie, richiamando i principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 6229/2024. I punti cardine della pronuncia si articolano in una rigorosa ricostruzione sistematica:

Natura retributiva differita: Fino al momento dell'effettiva erogazione della prestazione pensionistica complementare, le quote di trattamento di fine rapporto mantengono la loro originaria natura retributiva e non previdenziale. Si tratta di stipendio maturato anno dopo anno.

Funzione compensativa: Il diritto alla quota del trattamento di fine rapporto si fonda sul contributo personale ed economico dato dall’ex coniuge alla formazione del patrimonio dell’altro durante la convivenza matrimoniale. Sottrarre tali somme al computo significherebbe svuotare di significato la tutela del coniuge economicamente più debole.

Prevenzione di condotte elusive: Escludere radicalmente dal calcolo le somme conferite nella previdenza complementare offrirebbe uno strumento agevole per aggirare la disciplina di tutela, consentendo a un coniuge di far "sparire" il TFR maturato durante il matrimonio semplicemente dirottandolo verso un fondo integrativo dopo l'insorgere della crisi coniugale.

Il principio di diritto e il criterio temporale
Per garantire l'equilibrio tra le parti e la certezza del diritto, la Suprema Corte ha dettato una regola netta guidata dal momento della proposizione della domanda di divorzio:

Conferimento avvenuto prima della domanda di divorzio: Le somme sono escluse dal computo ex art. 12-bis. In questo caso, la destinazione previdenziale si è consolidata durante la fisiologia del rapporto matrimoniale, nell'ambito delle scelte condivise della vita in comune.

Conferimento avvenuto dopo la domanda di divorzio: Le somme sono incluse nel computo. Prevale la natura di retribuzione differita maturata in costanza di matrimonio e legata al periodo di convivenza, a tutela della funzione compensativa della norma.

La decisione impone un'analisi ancora più profonda e rigorosa delle movimentazioni patrimoniali e della cronologia dei conferimenti previdenziali fin dalle prime battute della fase contenziosa, per garantire che la verità documentale emerga con chiarezza e che i diritti assistiti vengano tutelati con giustizia. Avv.Rosa Frullone

07/05/2026

LE INDAGINI INVESTIGATIVE NELLA SEPARAZIONE: AMMESSE SOLO SE TESE A PROVARE L'ORIGINE DELL'IRRIMEDIABILE DETERIORAMENTO DEL RAPPORTO CONIUGALE

Con la sentenza n. 11956 del 30 aprile 2026 la Prima Sezione Civile della Cassazione torna su un tema che divide prassi e difensori: quando vale davvero una relazione investigativa in un giudizio di separazione con addebito?

La risposta è netta: vale quando dimostra l'origine dell'irrimediabile deterioramento del rapporto coniugale. Non quando serve a denigrare l'altro coniuge.

IL CASO

La moglie viene raggiunta da un addebito confermato sia in primo grado che in appello. La relazione investigativa prodotta dal marito risale al dicembre 2020, ma il ricorso per separazione era stato depositato già a settembre dello stesso anno. La donna contesta: un'indagine successiva al ricorso non può provare nulla di anteriore. Produce una lettera del 9 settembre 2020 a riprova della crisi già in atto. La psicoterapeuta di coppia tace, opponendo il segreto professionale.

La Cassazione non le dà ragione.

Le fotografie allegate alla relazione — effusioni amorose inequivocabili — avevano permesso alla Corte d'Appello di Ancona di accertare, in modo logico e motivato, che quella relazione extraconiugale era iniziata prima della crisi formalmente dichiarata. Non era un ragionamento congetturale: era una deduzione sorretta da dati obiettivi.

La Cassazione conferma: la valutazione del materiale probatorio appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità. Il punto cruciale — e spesso trascurato — è questo: l'indagine investigativa ha valore solo quando consente di ricostruire quando e perché il rapporto coniugale è diventato irrimediabilmente compromesso.

Prima di incaricare un investigatore privato, il difensore deve porsi una domanda sola: questa indagine aiuterà il giudice a stabilire l'origine del deterioramento del rapporto coniugale?

Se la risposta è no, l'indagine è inutile. E non solo processualmente: un'indagine commissionata per demolire l'altro coniuge senza contribuire alla prova del nesso causale pone seri interrogativi sul piano deontologico e morale.

Su questo la giurisprudenza è costante. Cass. n. 1938/2026 ha ritenuto decisivo, ai fini dell'addebito, il fatto che la moglie avesse pianto nell'apprendere del tradimento del marito: un dettaglio raccolto durante l'indagine, poi riferito da un testimone, che ha dimostrato come l'affectio coniugalis fosse ancora viva.

L'indagine deve illuminare il rapporto, non bruciarlo. Dietro ogni giudizio di separazione c'è stato un rapporto d'amore. Il rispetto per ciò che è stato non è debolezza difensiva: è il presupposto di una difesa che sa distinguere tra tutelare il proprio cliente e denigrare l'altro.

Produrre atti il cui unico scopo sia svilire la controparte, esporla al pubblico ludibrio, trasformare un giudizio civile in una gogna non è capacità professionale ,ma è la prova di esserne privi e di non aver mai compreso che rispetto e dignità sono il fondamento di ogni difesa che meriti questo nome.

Avv.Rosa Frullone

05/05/2026

Addebito della separazione: le violenze fisiche non sono equiparabili all'infedeltà coniugale

Cass. civ., Sez. I, 20 aprile 2026, n. 10281

Il Tribunale di Foggia aveva addebitato la separazione a entrambi i coniugi: al marito per le reiterate violenze fisiche e verbali inflitte alla moglie e al figlio minore; alla moglie per la relazione extraconiugale . La Cassazione, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Bari, ha chiarito perché quella equiparazione fosse giuridicamente insostenibile.

Il Tribunale di Foggia aveva operato una compensazione simmetrica tra i torti dei coniugi, ponendo sullo stesso piano la relazione extraconiugale della moglie e le violenze fisiche e verbali del marito. È esattamente questo ragionamento che la Cassazione demolisce alla radice.

L'addebito della separazione presuppone, che la condotta contraria ai doveri coniugali sia stata causa efficiente della crisi irreversibile dell'unione;ma prima di accedere al giudizio causale, il giudice è tenuto a verificare se le condotte che intende porre a confronto appartengano alla stessa categoria giuridica e siano tra loro qualitativamente comparabili.

È questo il passaggio che il Tribunale aveva omesso e che la Cassazione ripristina con fermezza

Le violenze fisiche, per la loro estrema gravità, sono comparabili esclusivamente con comportamenti omogenei posti in essere dall'altro coniuge. Lo afferma la Cassazione richiamando il principio già enunciato da Cass., 18 dicembre 2023, n. 35249, che qui trova piena conferma ed applicazione.

Non siamo in presenza di una valutazione quantitativa , ma di una valutazione qualitativa che precede e assorbe ogni altra considerazione. Le violenze fisiche e verbali reiterate, con percosse, minacce di morte, umiliazioni e aggressioni inflitte anche al figlio minore, costituiscono la violazione più grave dei doveri nascenti dal matrimonio, quella che attinge alla sfera fisica e psichica della persona nella sua dimensione più elementare e costituzionalmente protetta.

L'infedeltà coniugale viola il dovere di fedeltà sancito dall'art. 143 c.c. e può integrare causa di addebito. Ma appartiene a una categoria di illecito endofamiliare radicalmente diversa, per natura e per offensività.

Porre le due condotte sullo stesso piano non è soltanto un errore di metodo che inficia la struttura del ragionamento giuridico: è prima ancora un errore di valutazione.

Le violenze fisiche e verbali reiterate e la relazione extraconiugale non sono equiparabili né moralmente né giuridicamente.

Confonderle in un giudizio compensativo significa stravolgere la gerarchia dei valori che l'ordinamento pone a fondamento della convivenza familiare e, prima ancora, della dignità della persona.

Occorre aggiungere un elemento decisivo: secondo Cass. 35249/2023, l'accertamento delle violenze esonera il giudice dal dovere di procedere alla comparazione con il comportamento del coniuge vittima. Non si tratta di una facoltà discrezionale. È una conseguenza giuridica automatica.

Il Tribunale di Foggia non aveva semplicemente sbagliato nel valutare: aveva comparato ciò che non poteva e non doveva essere comparato.

La compensazione reciproca dell'addebito era dunque inammissibile già sul piano logico-giuridico, prima ancora di esaminare la sequenza temporale degli eventi.

A questo argomento - che da solo era già sufficiente a escludere l'addebito alla moglie-si aggiunge la verifica cronologica, che ne costituisce conferma e non premessa. Le violenze risalivano al secondo semestre del 2018; la relazione della moglie era iniziata almeno dall'8 aprile 2019, quando il matrimonio era già entrato in crisi irreversibile per fatto esclusivo del marito.

Viene meno così, in via aggiuntiva, anche il nesso causale tra la condotta adulterina e la rottura dell'unione: ma è bene chiarire che, anche in assenza di questo dato cronologico, il principio di non equiparabilità avrebbe già reso impossibile la parificazione dei torti.

Il marito aveva eccepito che il procedimento penale a suo carico per maltrattamenti era ancora pendente, privo di sentenza di condanna. Addebitargli la separazione su fatti non ancora definitivamente accertati in sede penale - sosteneva- avrebbe violato il principio di non colpevolezza sancito dall'art. 27, secondo comma, della Costituzione.

La Cassazione respinge l'eccezione: la presunzione di innocenza opera esclusivamente nell'ambito del processo penale e non vincola il giudice civile (Cass. 24726/2024). Quest'ultimo procede a una valutazione autonoma dei comportamenti delle parti, avvalendosi di tutti gli elementi disponibili - compresi quelli raccolti nel corso delle indagini penali - per formare il proprio convincimento, indipendentemente dall'esito e dalla definitività del procedimento penale.

La mera pendenza del procedimento penale non sospende né limita il giudizio civile sull'addebito della separazione.

Avv. Rosa Frullone

04/05/2026

L'allontanamento dall'abitazione coniugale costituisce motivo di addebito, nonostante la "tolleranza" del coniuge

Cass. civ., Sez. I, 23 aprile 2026, n. 10859

Dietro ogni procedimento di separazione si cela una precisa vicenda umana e relazionale. In quella esaminata dalla Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 10859 del 23 aprile 2026, la crisi insorge immediatamente dopo il viaggio di nozze: la moglie, invece di stabilirsi a Milano — dove il marito viveva e lavorava stabilmente, in un appartamento di sua esclusiva proprietà in cui la coppia aveva già sperimentato una convivenza prematrimoniale — rientra a Roma, nella casa dei propri genitori. E lì rimane.

Tale condotta non risultava supportata da ragioni professionali, non essendo all'epoca la donna impegnata in una stabile occupazione a Roma, né da ragioni di salute legate alla sopravvenuta gravidanza (in assenza di prova di una gestazione difficile tale da richiedere l'assistenza della famiglia d'origine). Soprattutto, non è emerso alcun accordo tra i coniugi sul trasferimento della residenza comune. I giudici di merito, con statuizione confermata in sede di legittimità, hanno accertato che la casa coniugale era stata individuata a Milano, e che la scelta del rientro a Roma era rimasta unilaterale, consapevole e protratta nel tempo.

Sebbene il codice civile non utilizzi espressamente il termine "abbandono", l'art. 143 c.c. sancisce l'obbligo di coabitazione tra i coniugi. L'allontanamento dalla residenza familiare, se attuato unilateralmente e senza il consenso dell'altro coniuge, costituisce di per sé una violazione del dovere di convivenza.

Sotto il profilo processuale, tale condotta è sufficiente a fondare la domanda di addebito della separazione: essa determina una presunzione di addebito, in quanto interrompe la comunione materiale e spirituale dei coniugi e rende, per definizione, impossibile la prosecuzione della convivenza. Spetta quindi alla parte che si è allontanata l'onere di provare la sussistenza di una giusta causa.

Il coniuge che si è allontanato può superare la presunzione di addebito dimostrando una delle seguenti circostanze:

-La sussistenza di una giusta causa (art. 146 c.c.): la presenza di situazioni di fatto incompatibili con la protrazione della convivenza;

-La provocazione: la dimostrazione che l'allontanamento sia stato l'effetto del comportamento dell'altro coniuge, contrario ai doveri del matrimonio;

-L'anteriorità della crisi: la prova che la convivenza fosse già divenuta intollerabile per ragioni preesistenti e indipendenti dall'allontanamento.

Nel caso esaminato le giustificazioni addotte dalla ricorrente non hanno trovato un riscontro probatorio adeguato.

La tolleranza del coniuge
Un profilo di particolare interesse attiene al comportamento del marito nel periodo successivo all'allontanamento della moglie. L'uomo aveva continuato a recarsi a Roma nel tentativo di mantenere il legame e non aveva adito immediatamente le vie giudiziali. La difesa della moglie deduceva che tale tolleranza dimostrasse come la convivenza non fosse divenuta intollerabile.

La Cassazione ha rigettato tale impostazione, ribadendo due principi cardine:

I doveri nascenti dal matrimonio hanno carattere indisponibile. Pertanto, la sopportazione della condotta altrui non può essere interpretata come una rinuncia implicita all'adempimento di tali obblighi.

La sopportazione di comportamenti contrari ai doveri coniugali può essere considerata dal giudice, insieme ad altri elementi, quale mero indice rivelatore del fatto che l'affectio coniugalis fosse già venuta meno da tempo. Tuttavia, se non si prova il nesso tra la crisi preesistente e la rottura del rapporto, la tolleranza non esclude l'illiceità dell'allontanamento.

Avv. Rosa Frullone

28/04/2026

Assegno divorzile: la Cassazione rafforza il principio presuntivo-Cass. Sez. I Civ., n. 10272 del 20 aprile 2026

Nel post del 3 marzo scorso, dedicato all'ordinanza n. 18693 del 9 luglio 2025, avevo analizzato come la Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione avesse messo in primo piano il meccanismo presuntivo come strumento legittimo -e spesso necessario - per accertare il contributo endofamiliare del coniuge richiedente l'assegno. Avevo concluso che le presunzioni non sono un espediente per aggirare la prova, ma la risposta dell'ordinamento a fatti che, per loro natura, non lasciano tracce documentali.
La sentenza n. 10272 del 20 aprile 2026, Sezione I Civile, dimostra che quella non era un'apertura episodica, ma il consolidarsi di un preciso orientamento.
La pronuncia si colloca con esattezza nell'alveo tracciato dalle Sezioni Unite n. 18287/2018 e dall'indirizzo giurisprudenziale inaugurato con la sentenza n. 11504/2017 - la cosiddetta sentenza Grilli -: l'assegno divorzile, disciplinato dall'art. 5, comma 6, della L. n. 898/1970, non è più ancorato alla conservazione del tenore di vita matrimoniale -parametro che la giurisprudenza di legittimità considera ormai definitivamente superato - ma si articola in una funzione tripartita: assistenziale, compensativa e perequativa. Non è una novità di principio. È una novità di metodo: la sentenza n. 10285/2026 entra nel merito di come si provi ciascuna di queste funzioni, e lo fa con una precisione che vincola tanto la difesa quanto il giudice nella valutazione del materiale istruttorio.
Il nodo centrale è sempre lo stesso: il nesso causale tra lo squilibrio economico esistente al momento dello scioglimento del vincolo e le scelte di conduzione della vita familiare. Nesso che - come già evidenziato nel post del 3 marzo commentando l'ord. n. 18693/2025 -raramente si presta a una prova documentale diretta, perché l'organizzazione del menage familiare non si formalizza in contratti, non si archivia in fascicoli, non lascia quietanze. La Corte ribadisce con fermezza che questo nesso può essere accertato per via presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso indizi gravi, precisi e concordanti: la durata del matrimonio, la divisione dei ruoli, l'andamento reddituale speculare tra i coniugi, le interruzioni lavorative del richiedente in corrispondenza di eventi familiari significativi.
Per la difesa del coniuge richiedente, questo non rappresenta una attenuazione dell'onere probatorio ma una ridefinizione del suo oggetto. Non si tratta di dimostrare cosa sarebbe potuto accadere - le carriere virtuali, i contratti mai firmati, la probatio diabolica che la Corte d'Appello di Bologna aveva preteso nel caso deciso dall'ord. n. 18693/2025- ma di ricostruire con rigore ciò che è realmente accaduto: chi si è occupato dei figli, chi ha rinunciato a trasferimenti o promozioni, chi ha garantito la stabilità logistica che ha consentito all'altro di accumulare carriera e patrimonio. Da questi fatti storici, documentabili e testimoniabili, si trae la conclusione logica.
Sul versante opposto, il principio di autoresponsabilità funge da contrappeso necessario. La giurisprudenza nega l'assegno al coniuge che, pur potendo lavorare, abbia rinunciato a opportunità professionali per inerzia o per scelte estranee alle esigenze familiari condivise. Ma -e questo è il punto che non va mai perso di vista- quel principio non può essere applicato in modo punitivo a danno di chi ha sacrificato le proprie potenzialità reddituali nell'interesse del nucleo. Il giudice non può ignorare la storia matrimoniale complessiva. Ignorarla non è rigore. È ingiustizia.
La fine di un matrimonio è la dissoluzione di un progetto economico comune. La fine di un matrimonio è la dissoluzione di un progetto economico comune. Garantire che quella dissoluzione avvenga nel rispetto del contributo che ciascuno ha dato non è un atto di generosità, è un atto di giustizia.
Avv. Rosa Frullone
Studio Legale Corso Europa 219 Avellino
Separazione e divorzio ·
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28/04/2026

Arricchimento senza causa e crisi coniugale: il confine tra il dovere di contribuzione e il diritto all'indennizzo

​La recente ordinanza della Corte di Cassazione (Sez. III, 8 aprile 2026, n. 8793) interviene con grande lucidità su uno degli aspetti più delicati che emergono al termine di una convivenza matrimoniale: la gestione degli esborsi economici importanti sostenuti da un coniuge a favore dell'altro.

​Nel corso della vita familiare, le attribuzioni patrimoniali si fondono naturalmente con il progetto di vita comune.

La Suprema Corte ribadisce infatti un principio di partenza: le spese affrontate durante il matrimonio si presumono irripetibili, in quanto compiute in adempimento del reciproco dovere di contribuzione alla famiglia.

​Tuttavia, quando si agisce per ottenere un indennizzo per arricchimento senza causa, la legge offre uno strumento per ripristinare la giustizia e l'equilibrio patrimoniale.

Per superare la presunzione di gratuità, chi richiede la restituzione non può limitarsi a dimostrare di aver speso di più (la mera "superiorità quantitativa"), ma ha l'onere di provare, in alternativa:

​-L'esistenza di un accordo specifico alla base del versamento (es. un prestito, un finanziamento o un chiaro patto di restituzione);

-La netta sproporzione dell'apporto economico rispetto alle proprie effettive sostanze e alla propria capacità reddituale nel momento esatto in cui la somma è stata versata.
​L'ordinanza chiarisce inoltre tre passaggi tecnici di fondamentale importanza:

​Sussidiarietà dell'azione: L'azione di arricchimento è sussidiaria, ma tale limite va valutato nella concretezza del caso e non in astratto (come già tracciato dalle Sezioni Unite n. 33954/2023). Non è sufficiente ipotizzare una via legale alternativa se questa, fin dall'inizio, risulta del tutto infondata.

​Nessuna presunzione di donazione: Il semplice fatto di essere coniugi non implica automaticamente la volontà di donare per pura liberalità. Gli spostamenti patrimoniali sono spesso sorretti dalla "causa familiare", un fondamento logico e giuridico che esclude di per sé la donazione indiretta.

Il caso concreto
La pronuncia assume un significato ancora più profondo osservando la vicenda reale: la Corte ha confermato la condanna di un marito a restituire oltre 490.000 euro all'ex moglie.

Quest'ultima, pur essendo del tutto priva di reddito all'epoca dei fatti, aveva contribuito in maniera determinante e totale all'acquisto della casa familiare, che era stata però intestata esclusivamente al marito.

​In questo scenario, il sacrificio economico della donna è stato ritenuto oggettivamente e gravemente sproporzionato rispetto alle sue risorse.

È emersa così la verità fattuale: la presunzione del dovere di contribuzione è stata superata dalla palese ingiustizia di un arricchimento a senso unico, restituendo dignità e tutela a chi, nel progetto familiare, aveva investito tutto il proprio patrimonio

Avv.Rosa Frullone

29/03/2026

Noi donne abbiamo una fortuna straordinaria: quei nove mesi in cui un figlio cresce dentro di noi. Quando nasce, lo conosciamo già — lo abbiamo sentito muoversi, abbiamo imparato il suo ritmo, lo abbiamo amato prima ancora che vedesse il mondo. È un privilegio biologico e affettivo insieme.
Per il papà il cammino è diverso: il legame si costruisce giorno per giorno, con la presenza, con la cura, con il tempo condiviso. Ed è un cammino bellissimo, quando viene lasciato libero di compiersi.
In trent'anni di professione ho assistito ad una evoluzione profonda dei padri, soprattutto quelli nati dal finire degli anni Settanta, che hanno compreso il valore della paternità, non solo come sostegno pratico, ma come pilastro affettivo. È una paternità nuova, sana, che cerca la presenza quotidiana: un viaggio insieme o la normalità di un pomeriggio non sono concessioni, ma il diritto di un figlio a vivere i suoi due mondi.
È un peccato, però, quando questa bellezza viene frenata. Mi sconcerta vedere questi padri separati , ostacolati nel loro ruolo per una prova di potere o, per il timore di perdere qualcosa.
I bambini hanno bisogno solo di gioia e, soprattutto, di essere amati senza essere privati dei momenti felici con entrambi i genitori

16/03/2026

SEPARAZIONE E DIVORZIO: COMPENSI, TRASPARENZA E DEONTOLOGIA
​Il Tribunale di Milano e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano hanno adottato nel febbraio 2026 criteri orientativi aggiornati per la liquidazione dei compensi in materia di famiglia, separazioni e divorzi, nel pieno rispetto dei parametri del D.M. 13 agosto 2022, n. 147. Si tratta del riferimento più sistematico oggi disponibile, applicabile come criterio orientativo su tutto il territorio nazionale.
​Tutti gli importi indicati sono per singolo coniuge assistito. In caso di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'avvocato che sceglie di accettare l'incarico vede i propri compensi ridotti del 50% rispetto agli importi di seguito indicati.
​SENZA FIGLI NÉ ACCORDI ECONOMICI: IL MIO CONSIGLIO È IL COMUNE
Qualora una coppia intenda separarsi o divorziare consensualmente, in assenza di figli minori o maggiorenni non autosufficienti, senza casa familiare da assegnare e senza assegno di mantenimento da stabilire, la mia deontologia mi impone di consigliare di recarsi direttamente all’Ufficio di Stato Civile del Comune. La procedura — introdotta dalla L. 162/2014 — è gratuita, rapida e perfettamente valida senza necessità di assistenza legale.
Il protocollo di Milano prevede per questo caso un compenso orientativo di € 2.200 per singolo coniuge, qualora si richieda comunque l'intervento dell'avvocato.

​ASSISTENZA LEGALE INDISPENSABILE
Non appena entrano in gioco figli minori o maggiorenni non autosufficienti, assegni di mantenimento, assegnazione dell’abitazione familiare, regolamentazione degli incontri genitori-figli e strutturazione del piano genitoriale, l’assistenza di un avvocato non è una scelta: è una necessità. Gli accordi che si sottoscrivono oggi regolano anni di vita — dei coniugi e soprattutto dei figli. Ogni clausola ha conseguenze concrete e durature.

​I COMPENSI ORIENTATIVI — PER SINGOLO ASSISTITO
(Protocollo Tribunale di Milano, febbraio 2026)

​PROCEDIMENTI CONSENSUALI
| Con figli (domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c.): € 2.640
(Aumento proporzionale alla complessità degli accordi da redigere)

​PROCEDIMENTI CONTENZIOSI (Valore indeterminabile, bassa complessità)
| Senza memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c. e senza istruttoria: € 4.300
| Con memorie ex art. 473-bis.17 c.p.c., senza comparse conclusionali: € 5.200
| Senza istruttoria, con comparse conclusionali: € 6.700
| Con memorie, istruttoria e comparse conclusionali: € 7.600

​TRASFORMAZIONE DEL GIUDIZIO (Da contenzioso a consensuale)
| Prima delle memorie ex art. 473-bis.17: € 4.500
| Dopo le memorie ex art. 473-bis.17: € 5.800

​MAGGIORAZIONI E PROVVEDIMENTI SPECIALI
| Cumulo separazione e divorzio nel medesimo giudizio: + 50% sugli importi base
| Provvedimenti urgenti (ex artt. 473-bis.15, 23 e 69 c.p.c.): + 10%
| Ordini di protezione (proposti in via indipendente): € 4.000

​ACCORDI DIVERSI CON IL PROPRIO LEGALE SÌ, DECURTAZIONI ECCESSIVE NO
​I legali possono concordare con i propri assistiti compensi diversi da quelli orientativi, prevedendo anche dilazioni o modalità rateali. Tale flessibilità è necessaria nella consapevolezza che il reddito pro capite milanese è superiore ad altre realtà italiane e che l’avvocato ha dunque la facoltà di rimodulare l’onorario adattandolo alla realtà socio-economica del proprio territorio.
​Ciò che il Codice Deontologico Forense non consente è praticare ribassi eccessivi che rischiano di sottrarre clientela ai colleghi. L'art. 37 CDF vieta infatti ogni condotta diretta all’acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi a correttezza e decoro: è la fattispecie dell’accaparramento mediante dumping tariffario, sanzionabile disciplinarmente indipendentemente dal raggiungimento dello scopo. Il CNF ha ribadito il principio con la sentenza n. 244/2017, in linea con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 10393/2020):"Il compenso adeguato non è
​solo un diritto dell'avvocato: è una garanzia di qualità per il cliente."

​Avv. Rosa Frullone — Avellino
Mail: [email protected]
Corso Europa 219, Avellino - 3287773770
www.separazioneedivorzio-avellino.it

03/03/2026

Assegno divorzile: quando le presunzioni sostituiscono la prova diretta — Cass. Ord.n. 18693/2025

C'è una questione tecnica che attraversa silenziosamente quasi ogni giudizio di divorzio contenzioso, e che l'ordinanza n. 18693 del 9 luglio 2025 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione porta finalmente in primo piano: il meccanismo presuntivo come strumento legittimo — e spesso necessario — per accertare il contributo endofamiliare del coniuge richiedente l'assegno.
Chiunque si occupi professionalmente di questi giudizi conosce bene il paradosso. Al coniuge che ha dedicato anni alla famiglia viene chiesto di provare ciò che per definizione non esiste: i contratti non firmati, le assunzioni non avvenute, le carriere rimaste virtuali. Una probatio diabolica che trasforma in onere impossibile quello che dovrebbe essere un accertamento di fatto.
La Corte d'Appello di Bologna era caduta esattamente in questo errore: aveva revocato l'assegno di 500 euro mensili riconosciuto in primo grado perché la moglie non aveva fornito prova diretta delle rinunce professionali compiute durante il matrimonio. Una valutazione in apparenza rigorosa, ma processualmente scorretta.
La Suprema Corte cassa con rinvio, ribadendo un principio che discende dall'art. 5, comma 6, L. n. 898/1970 e dalla lettura delle Sezioni Unite n. 18287/2018: il contributo alla vita familiare e il nesso causale con lo squilibrio economico attuale possono essere accertati mediante presunzioni. Non è una concessione. È l'applicazione corretta delle regole sull'onere della prova a una materia in cui i fatti rilevanti sono per natura informali, impliciti, stratificati nel tempo. L'organizzazione familiare non si documenta con contratti: si ricostruisce attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, come impone l'art. 2729 c.c.
Il giudice non deve accertare cosa sarebbe successo se la moglie non avesse rinunciato alla carriera. Deve accertare cosa è successo: come era organizzata la vita familiare, chi si è occupato dei figli, in quale misura quel contributo ha messo l'altro coniuge nelle condizioni di costruirsi carriera e patrimonio. Da questi fatti — documentabili, testimoniabili, ricostruibili — si trae per via logica la conclusione: lo squilibrio economico attuale è causalmente riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Per la difesa del coniuge richiedente, questo significa costruire un quadro indiziario coerente: durata del matrimonio, divisione dei compiti familiari, andamento reddituale dell'altro coniuge, eventuali interruzioni lavorative del richiedente in corrispondenza di eventi familiari. La prova testimoniale serve a corroborare gli indizi, non a sostituire ciò che non può essere provato direttamente. Per la difesa del coniuge più forte, contestare l'autonomia economica della controparte non è più sufficiente: occorre dimostrare che gli indizi allegati non integrano i requisiti dell'art. 2729 c.c., o che lo squilibrio ha cause indipendenti dalle scelte familiari comuni.
Le presunzioni non sono un espediente per aggirare la prova. Sono la risposta dell'ordinamento a fatti che, per loro natura, non lasciano tracce documentali. Nel diritto di famiglia, questa consapevolezza dovrebbe essere patrimonio acquisito.
Avv. Rosa Frullone
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