24/04/2022
BAMBINO CADE DA UN GIOCO NEL PARCO COMUNALE: RESPONSABILI I GENITORI.
Se un bambino si fa male cadendo da un gioco all'interno di un parco comunale, ad assumersene la responsabilità debbono essere i genitori, che avrebbero dovuto essere più attenti.
Il comune è responsabile solo se si da la prova che la struttura utilizzata dal bambino era difettosa e, quindi, pericolosa.
In un parco comunale una bambina rimane ferita a causa della caduta da un gioco. Per i genitori è evidente la responsabilità del Comune, poiché, raccontano, «sul gioco risultava presente una sostanza oleosa che impediva una presa adeguata».
Consequenziale la richiesta di risarcimento avanzata nei confronti dell'ente locale, richiesta che però viene respinta sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito ritengono difatti «il Comune esente da ogni responsabilità per l'accaduto» che è invece da ascrivere, a loro parere, «agli adulti che avrebbero dovuto vigilare sulla minore».
Inutile il ricorso proposto in Cassazione e mirato nuovamente a porre sotto accusa il Comune. Per i Giudici di terzo grado, difatti, non è provata, innanzitutto, «la presenza sul gioco della sostanza oleosa» che, secondo i genitori, avrebbe fatto perdere la presa alla figlia.
Accertato questo dettaglio, i magistrati sottolineano che «l'utilizzo delle strutture esistenti in un parco giochi non si connota, di per sé, per una particolare pericolosità, se non quella che normalmente deriva da simili attrezzature, le quali presuppongono, comunque, una qualche vigilanza da parte degli adulti» sui bambini impegnati a giocare.
Di conseguenza, «in un parco giochi gli adulti debbono avere ben presenti i rischi» connessi all'utilizzo di determinate attrezzature, seppur riservate ai bambini, e per questo «non possono invocare come fonte della responsabilità dell'ente locale», una volta che si è verificato l'incidente, «l'esistenza di una situazione di pericolo» che, invece, proprio gli adulti, sottolineano i Giudici, «sono tenuti doverosamente a calcolare».
Per mettere in discussione la responsabilità dei genitori sono necessarie prove certe sui difetti dei giochi utilizzati dai bambini, difetti tali da determinare «una particolare pericolosità» pur a fronte di «un utilizzo assolutamente corretto».
Cass. civ., sez. VI - 3, ord., 20 aprile 2022, n. 12549